Azioni positive
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006 (“Codice delle Pari Opportunità”), le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non
economici predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate,
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
Si tratta di documenti programmatici mirati ad introdurre azioni positive all’interno del contesto
organizzativo e di lavoro che deve assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno un ruolo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di
parità, ad iniziare dalla promozione di una cultura attenta alle differenze e al rispetto tra le
persone.
Il tema delle pari opportunità, che già a partire dal D. Lgs. n. 150/2009 costituiva uno degli
ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, diventa sempre di più
elemento fondamentale e trasversale per il perseguimento della missione e dei valori che
guidano le attività ed i processi decisionali di un Ente, sia di carattere strategico che operativo.
Con l’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) inoltre, l’adempimento
relativo all’adozione del Piano delle Azioni Positive, previsto dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs.
198/2006, viene in esso assorbito e le “Azioni positive” divengono parte integrante della
programmazione e della governance di un Ente.
Misura volta alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità, al fine di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne nel lavoro (art. 42 D. Lgs. 198/2006)
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza
formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra donne e
uomini. Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che
intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta
che indiretta e “temporanee”, in quanto necessarie fintanto si rilevi una disparità di trattamento
tra donne e uomini. Compensano gli svantaggi derivanti dalle discriminazioni sostanziali
esistenti
Art 3 Costituzione della Repubblica italiana
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
(principio di parità formale).
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese” (principio di parità sostanziale);
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare gli artt. 7 e 57 così
come sostituiti e modificati dall’art.21 legge 183 del 2010;
Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e
Donna” così come modificato con Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5;
Direttiva del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nella pubblica amministrazione”;
Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della legge 4 marzo 2009 n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Decreto Legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 , in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
Legge 183 del 2010 e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011
“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Direttiva del 26.06.2019 n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Misure
per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia
nelle Amministrazioni Pubbliche”;
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
DPR del 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai
Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”
Linee Guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro
con le pubbliche amministrazioni” approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento per le Pari opportunità il 7 ottobre 2022.
Statuto della Provincia di Perugia (Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione
n.3 del 23 gennaio 2015 e dalla Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015) art. 34
Principi generali sull’organizzazione degli uffici, commi 5 e 6 “L’organizzazione generale è, altresì,
volta ad assicurare, anche mediante l’ adozione dimisure denominate azioni positive, pari dignità nel lavoro
e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel
trattamento economico e retributivo. L’organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma
di discriminazione diretta ed indiretta e di violenzamorale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto
del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.”