Compiti e funzioni
Consigliera di parità
Il ruolo della Consigliera di parità
Le Consigliere ed i Consiglieri di parità sono figure istituzionali preposte alla tutela per lavoratrici e lavoratori contro le discriminazioni in ragione del genere sul lavoro.
Svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, con impegno, peraltro, a diffondere la cultura della parità nella società.
Nell’esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale, con l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
Il suo ruolo è disciplinato dal Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs.198/2006 e successive modifiche).
A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
Le consigliere e i consiglieri di parità, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni e delle province, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1. D.Lgs.198/06, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
Le consigliere ed i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
Promozione e Vigilanza sulla Parità
Le Consigliere ed i Consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I del d.lgs. 198/2006;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46 del d.lgs. 198/2006;i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
Nell’esercizio di tali funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Tutela Giudiziaria
Le consigliere ed i consiglieri di parità hanno la facoltà di:
1) promuovere e sostenere azioni in giudizio individuali nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso. In caso di discriminazioni collettive la titolarità è in capo alla consigliera nazionale e regionale;
2) individuare procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
3) ricorrere innanzi al tribunale su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima;
4) intervenire nei giudizi per cause di discriminazione proposte da terzi;
5) predisporre, concordare piani antidiscriminatori in caso di procedure conciliative.