La/il Consigliera/e di parità è una figura istituzionale preposta alla tutela per lavoratrici e lavoratori contro le discriminazioni in ragione del genere sul lavoro.
Svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, con impegno, peraltro, a diffondere la cultura della parità nella società.
Nell’esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale, con l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
Il suo ruolo è disciplinato dal Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs.198/2006 e successive modifiche).
A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
Le consigliere e i consiglieri di parità, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni e delle province, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1. D.Lgs.198/06, previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.
Le consigliere ed i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
modificato il 07/11/2024