Avviso

Adeguamento delle scuole nautiche ai sensi del Decreto Interministeriale 30 agosto 2023 n. 142.

Al fine di avviare l'attività di scuola nautica, l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e rispettare le prescrizioni contenute all’interno del regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 2023.

Pertanto il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L. 122/2010 e dell'art. 1 del D.Lgs. 222/2016) al SUAP del Comune dove la stessa ha sede legale la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/2000;
  • degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall'art. 47 DPR 445/2000;
  • attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio). 

La SCIA è necessaria per ogni ulteriore sede che l'impresa intenda avviare per territorio di ubicazione della sede principale e ricadente nella competenza territoriale della Provincia di Perugia

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA, l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effettioppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

Presso i locali di norma l'Ufficio effettua specifico sopralluogo.

L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità patrimoniale secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e dall’art. 4 del regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 2023, a valere per tutte le sedi della medesima impresa.

Attualmente inoltre, per il personale operante nell'Impresa, in relazione all'inserimento nel relativo organico, l'Ufficio provvede, su richiesta, anche al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (UMC, PRA.).

Anche chi già esercita attività di nautica (in base a titolo autorizzativo, sotto il regime previgente al 30/06/2017) ricorre alle procedure in SCIA.

Le scuole nautiche già in esercizio infatti adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al regolamento adottato con Decreto MIT n. 142/2023 entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento avvenuta il 31 ottobre 2023 ovvero entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.

La SCIA infatti deve essere presentata in relazione a tutte le modifiche riguardanti l'attività di scuola nautica quali: il trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali, l’apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale, la modifica o integrazione della tipologia di attività svolta, l’inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all’esercizio dell’attività e la variazione dell’organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

modificato il 14/11/2025