Contenzioso
Paragrafo
Funzioni
Iter procedimentale
Verbale
Sanzione pecuniaria
Sanzioni accessorie
Obbligato in solido
Conferma di affidamento in custodia
Pagamento in misura ridotta
Il pagamento della sanzione
Ordinanza di dissequestro
Ordinanza di confisca
Scritti difensivi
Istruttoria
Convocazione
Richiesta documentazione
Mancato pagamento entro i termini
Ordinanza di ingiunzione
Ordinanza di archiviazione
Opposizione giudiziale
Sentenza
Ruoli esattoriali
Collegamenti esterni
Documenti
L’Ufficio Contenzioso gestisce i procedimenti sanzionatori nelle seguenti materie, sinteticamente elencate, in base a quanto previsto dalla L. 689/81 ed alle singole normative di settore:
rifiuti, abbandono autoveicoli, navigazione nelle acque interne (in convenzione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno), studi di consulenza automobilistici.
L’Ufficio Contenzioso gestisce i procedimenti sanzionatori nelle seguenti materie, sinteticamente elencate, in base a quanto previsto dalla L. 689/81 ed alle singole normative di settore:
rifiuti, abbandono autoveicoli, navigazione nelle acque interne (in convenzione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno), studi di consulenza automobilistici.
Schema semplificato dell’iter procedimentale di tutti i verbali amministrativi di cui si occupa l’Ufficio Contenzioso.
I soggetti che hanno ricevuto un verbale amministrativo, entro 60 giorni dalla sua notifica, possono procedere al pagamento in misura ridotta (il doppio del massimo o un terzo del massimo della sanzione) oppure possono presentare scritti difensivi entro il termine di 30 gg. dalla notifica. Per la presentazione di tali memorie difensive non è necessario il patrocinio di un avvocato e nelle stesse gli interessati possono chiedere di essere sentiti.
L’Ufficio, valutata la situazione in sede di istruttoria e convocato eventualmente l’interessato, emette l’ordinanza con la quale determina la sanzione (ordinanza di ingiunzione) oppure annulla il verbale archiviando il procedimento (ordinanza di archiviazione).
Nel sito della Provincia di Perugia, è possibile trovare un modello editabile che potrà essere compilato e inoltrato direttamente in modo da facilitare il cittadino nelle modalità dell’invio di scritti difensivi.
Con lo sviluppo sempre più esteso dell’era digitale, anche per il pagamento delle sanzioni, la Provincia di Perugia ha aderito al sistema PagoPa; il cittadino, seguendo il percorso guidato che comincia dalla Home del sito istituzionale della Provincia, potrà comodamente effettuare il pagamento, in maniera spontanea o dopo aver ricevuto un avviso, utilizzando uno smartphone, un computer fisso o altro.
Con il pagamento l’obbligazione scaturita dalla sanzione si estingue.
L’Ufficio si occupa altresì del rilascio dei decreti di GGV ittica e venatoria, previa verifica dei requisiti di legge in capo ai soggetti richiedenti. A tal fine si propone uno schema di domanda editabile, presente in fondo alla pagina nella sezione documenti, da inoltrare all’Ufficio.
(= Processo Verbale = PV)- E’ l’atto redatto dal Pubblico Ufficiale che accerta la violazione ed applica conseguentemente la sanzione amministrativa. Le dichiarazioni di quanto il Pubblico Ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 CC). Il verbale redatto nelle materie di competenza dell’Ufficio Contenzioso, può essere impugnato entro 30 gg..
Nel caso di verbale amministrativo, la sanzione principale che ne consegue consiste nel pagamento di una somma di denaro.
Si tratta di sanzioni che nascono da una violazione amministrativa e che si aggiungono, ove previsto dalla legge, a quella principale del pagamento di una somma di denaro.
L’art. 6 della L. 689/81 stabilisce che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”. Sono quindi obbligati al pagamento della somma di denaro a titolo di sanzione il trasgressore, cioè colui che ha commesso materialmente l’azione illecita ed il proprietario del mezzo utilizzato per commetterla. Ad entrambi può essere indifferentemente richiesto l’intero importo della sanzione ed il pagamento della somma da parte di uno dei due estingue l’obbligazione di entrambi. L’opposizione al verbale può essere presentata indifferentemente da uno o dall’altro degli obbligati o da entrambi.
Nel caso di sequestro amministrativo, il materiale oggetto di tale provvedimento (es. buste di plastica commercializzate in presenza di divieto), se ricorrono le condizioni di cui all’art. 4 della L.R.32/84 (deperibilità, opportunità…) può non essere consegnato direttamente all’Ufficio Contenzioso, ma affidato in custodia al trasgressore o ad un terzo. In questo caso, L’Ufficio Contenzioso, entro 3 gg. da quando riceve copia del sequestro con l’affidamento in custodia, deve redigere un atto con il quale conferma (conferma di affidamento in custodia) o revoca tale provvedimento. Il custode del materiale sequestrato (trasgressore o un terzo) ha l’obbligo di custodirlo con diligenza e va incontro, nel caso di inottemperanza ai suoi doveri, alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 del Codice Penale. Si tratta solamente di un atto di conferma ed il trasgressore che lo riceve non è obbligato a compiere alcun atto ulteriore.
Nelle norme che prevedono sanzioni amministrative, è indicato un importo minimo ed uno massimo per la sanzione pecuniaria da applicare. Il pagamento in misura ridotta equivale al doppio del minimo (o, se inferiore, ad un terzo del massimo, ma in genere questi due valori coincidono) ed è quello che applica il verbalizzante al momento della redazione del verbale.
dovrà essere effettuato esclusivamente accedendo al portale PAGOUMBRIA (https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/), attraverso il percorso: ACCESSO PAGAMENTI SPONTANEI – Provincia di Perugia – Sanzioni Ambiente – compilando i campi richiesti, scegliendo di effettuare il pagamento on line oppure stampando l’avviso per poter pagare con un qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderente al circuito PagoPa (uffici postali, banche, ricevitorie, tabaccai, supermercati ecc.)
Quando, in base alla normativa vigente, non si deve procedere alla confisca del materiale sequestrato, tale materiale va dissequestrato, previa dimostrazione della estinzione della sanzione ingiunta (cioè dopo il pagamento). Il dissequestro avviene con un atto a firma del Dirigente del Servizio Avvocatura, ricevuto il quale il trasgressore può far togliere i sigilli al materiale sequestrato dalla Polizia Provinciale o dall’Ufficio Contenzioso, se questo gli era stato affidato in custodia, oppure riprenderlo se tale materiale era stato consegnato all’Ufficio Contenzioso. Il dissequestro del materiale sequestrato può essere contenuto anche all’interno di una ordinanza di archiviazione; in tale caso ha effetto immediatamente, anche se il ricorrente deve in ogni caso provvedere a far rimuovere i sigilli dai soggetti di cui sopra.
E’ il provvedimento mediante il quale l’oggetto del sequestro, invece di essere dissequestrato, viene acquisito definitivamente dalla Provincia. Tale atto può essere obbligatorio (se previsto da specifica normativa) oppure discrezionale ( per esempio, ai sensi dell’art. 20 della L. 689/81 le autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione). Tale atto è firmato dal Dirigente del Servizio Avvocatura e viene emanato insieme alla ordinanza di ingiunzione in caso di scritti difensivi o di mancato pagamento in misura ridotta, oppure come atto autonomo dopo il pagamento in misura ridotta. Una volta ricevuta l’ordinanza di confisca, il trasgressore ha a disposizione 30 gg. per presentare opposizione giudiziale verso questo provvedimento davanti al Tribunale del luogo della commessa violazione.
Una volta elevato il verbale, il trasgressore ha a disposizione 30 gg. dalla notifica per far pervenire alla Provincia il proprio ricorso. Tale atto è redatto in carta semplice e senza l’assistenza di un avvocato e deve contenere i seguenti elementi:
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deve essere indirizzato al Presidente della Provincia di Perugia;
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deve indicare gli estremi del verbale;
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deve indicare i motivi per i quali si contesta quel verbale;
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deve indicare la richiesta del ricorrente ( annullamento, riduzione…);
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deve contenere la firma autografa del ricorrente;
Il ricorrente ha facoltà di allegare al ricorso ogni altro atto che ritiene utile all’accoglimento del ricorso ( es. documentazione sui propri redditi…) e di chiedere di essere sentito.
Dal momento della opposizione è sospeso automaticamente il termine per il pagamento.
È la fase del procedimento che segue alla presentazione degli scritti difensivi e consiste nel compimento di tutti gli atti (convocazioni, richiesta di rapporto integrativo ai verbalizzanti, richiesta di documenti…) che l’Ufficio Contenzioso ritiene opportuni per giungere all’accoglimento o al rigetto delle istanze del ricorrente.
Negli scritti difensivi il ricorrente può chiedere di essere ascoltato circa i fatti addebitatigli nel verbale. In questo caso viene invitato a presentarsi presso l’Ufficio Contenzioso, nella sede di Via Palermo 21 C di Perugia.
Nel corso della istruttoria che nasce in seguito ad un ricorso, al ricorrente può essere richiesto di esibire della documentazione per il buon esito dello stesso.
Il termine per il pagamento di un verbale amministrativo in misura ridotta è di 60 gg. da quello della notifica. Trascorso invano tale termine, l’Ufficio provvede alla emissione della ordinanza di ingiunzione, firmata dal Dirigente del Servizio Avvocatura.
E’ l’atto finale del procedimento amministrativo che inizia con il verbale. In tale atto è contenuta la decisione dell’Ufficio rispetto agli scritti difensivi e l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della confisca. Tale decisione può essere di rigetto con aumento della sanzione applicata dai verbalizzanti, di conferma del verbale, di riduzione dello stesso o di accoglimento del ricorso, ma in questo caso, non si parla di ordinanza di ingiunzione, ma di ordinanza di archiviazione. L’ordinanza di ingiunzione è emessa dall’Ufficio anche quando, pur in assenza di scritti difensivi, il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione nei termini di legge. Una volta ricevuta l’ordinanza di ingiunzione, il trasgressore ha a disposizione 30 gg. per effettuare il pagamento della sanzione ingiunta oppure per presentare opposizione giudiziale davanti al Tribunale del luogo della commessa.
E’ l’atto con il quale l’Ufficio Contenzioso accoglie le motivazioni esposte negli scritti difensivi ed annulla il verbale. Con tale ordinanza l’Ufficio dispone anche la decadenza delle sanzioni accessorie (es. sequestri). È possibile che l’Ufficio Contenzioso, nell’ambito dei propri poteri di autotutela, annulli un verbale con gravi vizi, pur in assenza di una opposizione (per esempio nel caso di un verbale nel quale manchino gli elementi fondamentali, come la data, il nome del trasgressore…).
Dopo la notifica della ordinanza di ingiunzione, o dell’ordinanza che dispone la confisca, il trasgressore ha a disposizione 30 gg. per elevare opposizione giudiziale davanti al Tribunale del luogo della commessa violazione. In questo caso si apre un processo ed è necessario il patrocinio di un avvocato.
E’ l’atto conclusivo del processo tra l’Amministrazione Provinciale ed il ricorrente, che nasce dalla opposizione giudiziale.
In caso di mancato pagamento da parte del trasgressore della ordinanza di ingiunzione, l’Ufficio Contenzioso redige i ruoli esattoriali e li invia all’Agenzia delle Entrate (competenza ex Equitalia) affinché provveda alla riscossione coattiva del credito. In tale caso la somma è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la somma è esigibile fino a quando il ruolo è trasmesso all’esattore.