Il TAR Umbria sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione
Possibilità di ripetizione delle somme versate. A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti - Avvocato Silvia Malacchi.
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 9 settembre 2022, n. 696
Si riporta l’attenzione su una recente pronuncia del TAR Umbria in materia urbanistica che tocca un aspetto delicato e dibattuto circa la possibilità di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in caso di avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie.
La questione riguarda la facoltà per il titolare del diritto all’edificazione, consacrato nel rilascio del titolo abilitativo, di chiedere ed ottenere una nuova quantificazione degli oneri e dei costi anzidetti nel caso di mancata realizzazione totale o parziale dell’edificazione.
Si tratta quindi di stabilire se esista un diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nel caso di una edificazione non avvenuta o avvenuta solo in parte. La fattispecie inerisce pertanto la causa del pagamento delle somme, la quale si fonda all’evidenza nel rilascio del titolo abilitativo, comportando di conseguenza una distinzione importante tra il titolo stesso ed il suo oggetto. Occorre infatti avere riguardo a possibili vicende circolatorie del titolo edilizio e del Bene che ne è oggetto (come, ad esempio, la vendita di un’area edificabile), considerando che il diritto alla ripetizione delle somme sorge soltanto in capo a colui il quale ha adempiuto al pagamento degli oneri e non anche in capo al proprietario subentrato, il quale è, a sua volta, titolare solo delle facoltà generate dall’immobile.
Invece, quando si verifica, oltre all’acquisto dell’immobile anche una successione (non già nell’immobile, ma) nel titolo edilizio che viene volturato al nuovo titolare della res, vengono trasferiti dal cedente al cessionario, oltre allo ius aedificandi laddove – e nei limiti in cui – non sia ancora esercitato, tutti i diritti ed obblighi che derivano dal titolo stesso, come, per l’appunto, il pagamento degli oneri eventualmente non ancora corrisposti o di loro differenze o adeguamenti, ed il rimborso di quelli corrisposti e corrispondenti ad opere non realizzate, ove non già ripetuti dal titolare originario.
Di seguito la massima:
“Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 105/1988, n. 894/1995 e n. 3714/2003; T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. Parma, n. 149/1998; T.A.R. Catania, Sez. I, n. 159/2013)”» (così TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 giugno 2022, n. 219).”