Impugnazione del PRG
Tendenza che interesserà molti aspetti della materia visto il consolidarsi di queste interpretazioni. A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti.
La impugnazione dei piani urbanistici crea vari effetti a valle, stante la capacità di incidere su situazioni soggettive e soprattutto su interessi di caratura generale la cui pendenza rallenta l’azione amministrativa e apre dubbi sulla efficacia del piano sotto vari profili.
La Giurisprudenza, pur nella grande varietà dei temi che la questione apre, sta operando con interpretazioni più lungimiranti, che senza limitare gli effetti di tutela effettiva del privato tengono però conto della dimensione teleologica dello strumento, mediante un dosaggio dell’interesse alla impugnazione meno formalista. Una tendenza che interesserà molti aspetti della materia visto il consolidarsi di queste interpretazioni che sviliscono la rilevanza della “caccia al cavillo” per concentrare il thema decidendum sulla effettività.
Segnalo tra queste, visto che la questione della VAS toccò in passato anche uno strumento pianificatorio umbro, la decisione del T.A.R. , Brescia , sez. II , dell’ 11/11/2022 , n. 1119, ove si assume questa massima: chi lamenta l'illegittimità della procedura di valutazione ambientale strategica (v.a.s.) è tenuto a dimostrare che dagli esiti di tale procedura sia derivata l'assunzione di scelte pianificatorie lesive del proprio interesse. L'interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può infatti esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive fondanti l'interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di v.a.s., con la conseguenza che l'istante ha l'onere di precisare come e perché tali conclusioni abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà.
E’ ovvio che non basta per fare annullare un PRG - secondo questa impostazione - dimostrare che la procedura non fosse corretta o che mancavano parti della stessa o che queste erano viziate , necessitando la ulteriore dimostrazione degli effetti di tale mancanza nella propria sfera dominicale e di prerogative edificatorie del ricorrente. Scoraggia le impugnazioni strumentali per dare spazio a valutazioni ulteriori e di diversa natura (nello stesso senso: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 novembre 2016 n. 2140)" (T.A.R. Lombardia-Milano sez. II, 23.4.2020 n. 675).