Sul funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura e sulle attività che possono essere svolte all'interno di tali ambiti il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia ha predisposto una sorta di vademecum
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 25 maggio ’09 - Sul funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura e sulle attività che possono essere svolte all’interno di tali ambiti il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia ha predisposto una sorta di vademecum, venendo così incontro alle richieste pervenute da più parti. L’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) è prevista dalla legge nazionale (la n. 157/92) e da una norma regionale (la Legge Regionale n. 14/94). Tali Zone, che non vanno confuse con le Oasi di Protezione, né tantomeno con i Parchi Regionali, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica autoctona o naturalizzata allo stato naturale, all’irradiamento ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, nonché a favorire la protezione e la sosta di quella migratoria. La loro costituzione spetta alla Provincia, mentre la loro gestione viene affidata all’A.T.C. territorialmente competente, che svolge tale compito secondo le direttive contenute nei piani faunistico venatori regionali e provinciali. Per quanto riguarda l’attività agricola va sottolineato che avere dei terreni all’interno di una Zona di Ripopolamento e Cattura non comporta nessuna limitazione aggiuntiva oltre a quelle previste per la coltivazione dei terreni che si trovano all’esterno. Le uniche limitazioni riguardano il fatto che all’interno delle Zona di Ripopolamento e Cattura è vietata la caccia e l’allevamento di fauna selvatica che deve sottostare ad alcune limitazioni previste dalla normativa. Nelle ZRC sono consentiti i prelievi delle specie critiche come per esempio cinghiale, volpe, cornacchia e gazza, nutria ecc… o altre specie che presentano eventuale squilibrio faunistico, su parere preventivo dell’Osservatorio Faunistico Regionale o dell’Istituto Faunistico Nazionale. Per quanto riguarda i danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica, la normativa vigente prevede che nei terreni ricadenti all’interno delle ZRC gli eventuali danni sono ammessi al risarcimento in misura del 100% contro il 70% del territorio libero, ed in più nei terreni all’interno delle ZRC vengono risarciti i danni causati da tutte le specie selvatiche, mentre fuori solo quelli causati dal cinghiale.
PF09013.ET
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 25 maggio ’09 - Sul funzionamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura e sulle attività che possono essere svolte all’interno di tali ambiti il Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia ha predisposto una sorta di vademecum, venendo così incontro alle richieste pervenute da più parti. L’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) è prevista dalla legge nazionale (la n. 157/92) e da una norma regionale (la Legge Regionale n. 14/94). Tali Zone, che non vanno confuse con le Oasi di Protezione, né tantomeno con i Parchi Regionali, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica autoctona o naturalizzata allo stato naturale, all’irradiamento ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, nonché a favorire la protezione e la sosta di quella migratoria. La loro costituzione spetta alla Provincia, mentre la loro gestione viene affidata all’A.T.C. territorialmente competente, che svolge tale compito secondo le direttive contenute nei piani faunistico venatori regionali e provinciali. Per quanto riguarda l’attività agricola va sottolineato che avere dei terreni all’interno di una Zona di Ripopolamento e Cattura non comporta nessuna limitazione aggiuntiva oltre a quelle previste per la coltivazione dei terreni che si trovano all’esterno. Le uniche limitazioni riguardano il fatto che all’interno delle Zona di Ripopolamento e Cattura è vietata la caccia e l’allevamento di fauna selvatica che deve sottostare ad alcune limitazioni previste dalla normativa. Nelle ZRC sono consentiti i prelievi delle specie critiche come per esempio cinghiale, volpe, cornacchia e gazza, nutria ecc… o altre specie che presentano eventuale squilibrio faunistico, su parere preventivo dell’Osservatorio Faunistico Regionale o dell’Istituto Faunistico Nazionale. Per quanto riguarda i danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica, la normativa vigente prevede che nei terreni ricadenti all’interno delle ZRC gli eventuali danni sono ammessi al risarcimento in misura del 100% contro il 70% del territorio libero, ed in più nei terreni all’interno delle ZRC vengono risarciti i danni causati da tutte le specie selvatiche, mentre fuori solo quelli causati dal cinghiale.
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