NEWS 10 agosto 2010
COLLAUDO PER TUTTE LE COSTRUZIONI
Pubblicata la L.R. 3 agosto 2010 n.17 modifica art 18 L.R.5/2010 nel BUR n. 36 del 5/8/2010 (edizione straordinaria)
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 5 agosto 2010, trascorso il termine di vacatio legis di 15 giorni, diventa effettiva la modifica dell'art 18 della L.R. 27/1/2010 n. 5 relativo al collaudo statico.
ecco la modifica che entrerà in vigore il 20 agosto 2010:
Art. 1
(Modificazione dell'art. 18)
1. Il comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni
in zone sismiche) è sostituito dalseguente:
"1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7,comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora
ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.".
scarica il testo: LR-17 del 3/8/2010
NEWS 10 agosto 2010
COLLAUDO PER TUTTE LE COSTRUZIONI
Pubblicata la L.R. 3 agosto 2010 n.17 modifica art 18 L.R.5/2010 nel BUR n. 36 del 5/8/2010 (edizione straordinaria)
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 5 agosto 2010, trascorso il termine di vacatio legis di 15 giorni, diventa effettiva la modifica dell'art 18 della L.R. 27/1/2010 n. 5 relativo al collaudo statico.
ecco la modifica che entrerà in vigore il 20 agosto 2010:
Art. 1
(Modificazione dell'art. 18)
1. Il comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni
in zone sismiche) è sostituito dalseguente:
"1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7,comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora
ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.".
scarica il testo: LR-17 del 3/8/2010