News del 21 settembre 2011
PUBBLICATA NEL BUR DEL 21 SETTEMBRE 2011 S.O. n. 1
LA L.R. 8 DEL 16/9/2011 SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
IN VIGORE DA DOMANI LE MODIFICHE ALLA L.R. 5-2010
Con LR 8 del 16/9/2011 la Regione Umbria ha approvato la semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali, in tale norma, agli articoli 130-135, sono previste modifiche anche alla L.R. 5/2010 in materia antisismica. La norma entra immediatamente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ovvero il 22 settembre 2011.
Le principali modifiche riguardano:
1- trasformazione dell'autorizzazione in deposito per le opere di minore rilevanza, l'elenco di tali opere dovrà essere approvato con successiva Delibera di Giunta Regionale (l'attuazione di tale modifica pertanto è subordinata all'emanazione dei successivi atti della Giunta Regionale);
2- non è più necessario il collaudo per gli interventi locali e per gli interventi di riparazione a seguito del terremoto del 97 e successivi;
3- e' necessario ottemperare agli artt. 12 e 13 anche per gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ovvero per gli interventi individuati dall'allegato 1 della DGR 817 del 4/6/2010 deve essere comunque presentato in provincia il certificato di rispondenza redatto dal collaudatore in caso di opere collaudabili o dal direttore dei lavori negli altri casi (allegato 3a e 3b DGR 815 del 4/6/2010;
4- l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il termine può essere sospeso una sola volta entro 30 giorni a seguito di richiesta di integrazione per un massimo di 30 giorni (quindi l'integrazione deve essere presentata entro 30 giorni altrimenti ripartono i tempi del procedimento);
5- gli interventi oggetto del progetto esecutivo devono avere inizio entro 4 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione di avvenuto deposito;
6- sono previste modifiche e riduzioni degli importi da corrispondere quale rimborso spese di istruttoria secondo modalità che dovranno essere stabilite dalla Giunta Regionale (l'attuazione di tale modifica pertanto è subordinata all'emanazione dei successivi atti della Giunta Regionale);
E' possibile scaricare il testo completo della Legge dal portale della Regione Umbria
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=5&explicit=SI&user=3,23,24,25
News del 21 settembre 2011
PUBBLICATA NEL BUR DEL 21 SETTEMBRE 2011 S.O. n. 1
LA L.R. 8 DEL 16/9/2011 SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
IN VIGORE DA DOMANI LE MODIFICHE ALLA L.R. 5-2010
Con LR 8 del 16/9/2011 la Regione Umbria ha approvato la semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali, in tale norma, agli articoli 130-135, sono previste modifiche anche alla L.R. 5/2010 in materia antisismica. La norma entra immediatamente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ovvero il 22 settembre 2011.
Le principali modifiche riguardano:
1- trasformazione dell'autorizzazione in deposito per le opere di minore rilevanza, l'elenco di tali opere dovrà essere approvato con successiva Delibera di Giunta Regionale (l'attuazione di tale modifica pertanto è subordinata all'emanazione dei successivi atti della Giunta Regionale);
2- non è più necessario il collaudo per gli interventi locali e per gli interventi di riparazione a seguito del terremoto del 97 e successivi;
3- e' necessario ottemperare agli artt. 12 e 13 anche per gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ovvero per gli interventi individuati dall'allegato 1 della DGR 817 del 4/6/2010 deve essere comunque presentato in provincia il certificato di rispondenza redatto dal collaudatore in caso di opere collaudabili o dal direttore dei lavori negli altri casi (allegato 3a e 3b DGR 815 del 4/6/2010;
4- l'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il termine può essere sospeso una sola volta entro 30 giorni a seguito di richiesta di integrazione per un massimo di 30 giorni (quindi l'integrazione deve essere presentata entro 30 giorni altrimenti ripartono i tempi del procedimento);
5- gli interventi oggetto del progetto esecutivo devono avere inizio entro 4 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione di avvenuto deposito;
6- sono previste modifiche e riduzioni degli importi da corrispondere quale rimborso spese di istruttoria secondo modalità che dovranno essere stabilite dalla Giunta Regionale (l'attuazione di tale modifica pertanto è subordinata all'emanazione dei successivi atti della Giunta Regionale);
E' possibile scaricare il testo completo della Legge dal portale della Regione Umbria
http://www.regione.umbria.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=5&explicit=SI&user=3,23,24,25