PROSPETTO INFORMATIVO
Si ricorda che il Prospetto Informativo di cui al comma 6 art. 9 l.68/99, per l’anno 2015, deve essere inviato, esclusivamente in via telematica, entro il 31 gennaio.
Il Prospetto Informativo dovrà contenere il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed il nominativo dei dipendenti assunti o computati nella quota d’obbligo come da autorizzazione da parte del competente Ufficio nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili a copertura degli obblighi di legge. Il Prospetto deve essere stilato tenendo conto dei dati al 31 dicembre 2013.
Il datore di lavoro non è tenuto all’invio del Prospetto solo nel caso in cui non sono avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo delle quote di riserva rispetto all’ultimo Prospetto Informativo inviato. In questo caso, l’Ufficio competente terrà conto delle ultime informazioni comunicate.
Si ricorda, altresì, che è obbligatorio indicare nel Prospetto Informativo le mansioni disponibili per i soggetti da assumere in virtù della l.68/99. Il mancato inserimento delle mansioni determinerà la segnalazione d’ufficio al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro privati, entro 60gg. dal giorno successivo a quello in cui si determina l’obbligo di assunzione nominativa, debbono presentare richiesta di nulla osta all’assunzione o richiesta di fruizione di altri e diversi istituti previsti dalla normativa se ed in quanto applicabili.
L’eventuale quota d’obbliga numerica sarà disposta dall’Ufficio competente in attuazione della D.G.R. n. 1498 del 16/12/13. Entro i 60gg. di cui sopra, il datore di lavoro potrà presentare proposta di stipula di convenzione ex art. 11 al fine di trasformare la quota numerica in nominativa.
I datori di lavoro pubblici, nei 60gg. dal momento in cui si determina la scopertura dovranno comunicare all’Ufficio competente le modalità di reclutamento del personale tra le seguenti procedure: 1) concorso pubblico riservato o con riserva; 2) avviamento numerico; 3) avvisi di selezione per assunzione nominativa previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente tramite stipula di convenzione ex art. 11.
ESONERI PARZIALI
I datori di lavoro privati, nel caso in cui per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di disabili, hanno diritto a richiedere la fruizione dell’esonero parziale oneroso per una quota massima pari al 60% degli obblighi. Le speciali condizioni inerenti l’attività sono: faticosità della prestazione lavorativa; pericolosità connaturata al tipo di attività anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; particolare modalità di svolgimento del lavoro.
L’esonero parziale può essere richiesto per un periodo massimo di 24 mesi ed il relativo contributo è pari a euro 30,64 per ogni giorno di esonero e per ogni lavoratore esonerato. Al momento della domanda deve essere già stato liquidato il relativo costo per un periodo pari a 4 mesi. Successivamente il contributo dovrà essere versato con modalità anticipata ogni 3 mesi.
Con la richiesta di esonero parziale, l’Ufficio competente attiva sempre il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro al fine di verificare le condizioni dell’attività così come dichiarate dal datore di lavoro.
A prescindere dalle condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa, il datore di lavoro che occupa addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono escludere tali lavoratori dalla base di computo per la determinazione degli obblighi di assunzione. Per i disabili non assunti in virtù di tale procedura, dovrà essere liquidato lo stesso contributo dell’esonero parziale pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo. Il datore di lavoro è tenuto ad inserire la fruizione di tale istituto nel Prospetto Informativo e a liquidare anticipatamente il relativo contributo. Tale esonero parziale non richiede autorizzazione.
In ogni caso, si ricorda che complessivamente non possono essere esonerati più del 60% degli obblighi di assunzione previsti dalla normativa.
Per quanto attiene all’esonero parziale relativo all’esclusione dalla base di computo dei lavoratori con un tasso di premio INAIL uguale o superiore al 60 per mille è in corso la definizione di un procedurale da parte della Regione dell’Umbria
PROSPETTO INFORMATIVO
Si ricorda che il Prospetto Informativo di cui al comma 6 art. 9 l.68/99, per l’anno 2015, deve essere inviato, esclusivamente in via telematica, entro il 31 gennaio.
Il Prospetto Informativo dovrà contenere il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed il nominativo dei dipendenti assunti o computati nella quota d’obbligo come da autorizzazione da parte del competente Ufficio nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili a copertura degli obblighi di legge. Il Prospetto deve essere stilato tenendo conto dei dati al 31 dicembre 2013.
Il datore di lavoro non è tenuto all’invio del Prospetto solo nel caso in cui non sono avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo delle quote di riserva rispetto all’ultimo Prospetto Informativo inviato. In questo caso, l’Ufficio competente terrà conto delle ultime informazioni comunicate.
Si ricorda, altresì, che è obbligatorio indicare nel Prospetto Informativo le mansioni disponibili per i soggetti da assumere in virtù della l.68/99. Il mancato inserimento delle mansioni determinerà la segnalazione d’ufficio al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro privati, entro 60gg. dal giorno successivo a quello in cui si determina l’obbligo di assunzione nominativa, debbono presentare richiesta di nulla osta all’assunzione o richiesta di fruizione di altri e diversi istituti previsti dalla normativa se ed in quanto applicabili.
L’eventuale quota d’obbliga numerica sarà disposta dall’Ufficio competente in attuazione della D.G.R. n. 1498 del 16/12/13. Entro i 60gg. di cui sopra, il datore di lavoro potrà presentare proposta di stipula di convenzione ex art. 11 al fine di trasformare la quota numerica in nominativa.
I datori di lavoro pubblici, nei 60gg. dal momento in cui si determina la scopertura dovranno comunicare all’Ufficio competente le modalità di reclutamento del personale tra le seguenti procedure: 1) concorso pubblico riservato o con riserva; 2) avviamento numerico; 3) avvisi di selezione per assunzione nominativa previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente tramite stipula di convenzione ex art. 11.
ESONERI PARZIALI
I datori di lavoro privati, nel caso in cui per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di disabili, hanno diritto a richiedere la fruizione dell’esonero parziale oneroso per una quota massima pari al 60% degli obblighi. Le speciali condizioni inerenti l’attività sono: faticosità della prestazione lavorativa; pericolosità connaturata al tipo di attività anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; particolare modalità di svolgimento del lavoro.
L’esonero parziale può essere richiesto per un periodo massimo di 24 mesi ed il relativo contributo è pari a euro 30,64 per ogni giorno di esonero e per ogni lavoratore esonerato. Al momento della domanda deve essere già stato liquidato il relativo costo per un periodo pari a 4 mesi. Successivamente il contributo dovrà essere versato con modalità anticipata ogni 3 mesi.
Con la richiesta di esonero parziale, l’Ufficio competente attiva sempre il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro al fine di verificare le condizioni dell’attività così come dichiarate dal datore di lavoro.
A prescindere dalle condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa, il datore di lavoro che occupa addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono escludere tali lavoratori dalla base di computo per la determinazione degli obblighi di assunzione. Per i disabili non assunti in virtù di tale procedura, dovrà essere liquidato lo stesso contributo dell’esonero parziale pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo. Il datore di lavoro è tenuto ad inserire la fruizione di tale istituto nel Prospetto Informativo e a liquidare anticipatamente il relativo contributo. Tale esonero parziale non richiede autorizzazione.
In ogni caso, si ricorda che complessivamente non possono essere esonerati più del 60% degli obblighi di assunzione previsti dalla normativa.
Per quanto attiene all’esonero parziale relativo all’esclusione dalla base di computo dei lavoratori con un tasso di premio INAIL uguale o superiore al 60 per mille è in corso la definizione di un procedurale da parte della Regione dell’Umbria