Con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2015 gli operatori dei Centri per l’Impiego sono tenuti a dare applicazione alla nuova definizione di stato di disoccupazione.
Pertanto, gli operatori non potranno più acquisire Dichiarazioni di Immediata Disponibilità (DID) rilasciate ai sensi del precedente D.Lgs. n. 181/2000.
Nuovo stato di disoccupazione
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 un soggetto si trova in “stato di disoccupazione” se è privo di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare ed a svolgere un lavoro.
Per le persone con disabilità è possibile conservare sia lo stato di disoccupazione che l’iscrizione al collocamento mirato anche avendo rapporti di lavoro, ma entro determinati limiti di reddito annuale (€ 8.000,00 in caso di lavoro subordinato o parasubordinato ed € 4.800,00 in caso di lavoro autonomo).
Per tutte le informazioni su come si rilascia la DID, sulla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione prendi visione delle linee guida