E' di questi giorni l'entrata in vigore della nuova etichettatura per gli alimenti, in accordo con il Regolamento UE 1169 del 2011, conosciuto anche come Regolamento FIAC, relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Importanti le novità, nella direzione di un aumento della trasparenza e dell’informazione al consumatore, rendendo, tra l'altro, obbligatorio anche per i ristoranti l'indicazione di 14 prodotti potenzialmente allergenici, tra cui latte, soia, nocciole, ecc
Un regolamento creato con particolare occhio di riguardo alle esigenze e alle preferenze dei consumatori europei: nel corso degli anni, infatti, si sono evoluti non solo il mercato, ma anche l’atteggiamento dei consumatori, che sono diventati sempre più attenti alle questioni ambientali, etiche, sociali e sanitarie legate ai prodotti alimentari consumati.
Le nuove norme, pubblicate dalla Commissione europea, prevedono indicazioni più chiare per segnalare elementi allergenici anche nei prodotti preconfezionati. Nel caso degli oli vegetali sarà inoltre obbligatorio precisarne l'origine, se d'oliva, di palma o altro.
Additivi alimentari presenti in minime dimensioni, a livello nano, dovranno essere obbligatoriamente indicati nelle etichette degli ingredienti dei cibi preconfezionati. In un secondo tempo, diventerà anche obbligatorio indicare l'origine delle carni in vendita, incluse le carni di pollame, maiale, ovine e caprine, mentre finora l'obbligo vige solo per le carni bovine.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Le indicazioni obbligatorie devono, inoltre, essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. scritte in etichetta con caratteri più chiari e con dimensioni più grandi, al fine di rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento.
Le indicazioni obbligatorie riguardano: la denominazione; l’elenco degli ingredienti; le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.); la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore; il Paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, le istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento); per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.
Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio o il latte in polvere, gli ingredienti impiegati vanno specificati utilizzando per gli stessi caratteri adeguati.
Le informazioni obbligatorie devono inoltre apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.
Le informazioni fornite su base volontaria, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti: non indurre in errore il consumatore; non essere ambigue, né confuse; basarsi su dati scientifici pertinenti.
Il Regolamento ha dovuto tener conto anche delle necessità degli operatori del settore, spesso piccole e medie imprese: è stato infatti fornito un periodo transitorio di due anni prima che le nuove regole divenissero obbligatorie e verrà inoltre consentito di commerciare fino ad esaurimento scorte i prodotti con le vecchie etichette confezionati prima del 13 dicembre 2014.
Per saperne di più:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_it.htm
Pubblicato il 17 dicembre 2014
E' di questi giorni l'entrata in vigore della nuova etichettatura per gli alimenti, in accordo con il Regolamento UE 1169 del 2011, conosciuto anche come Regolamento FIAC, relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Importanti le novità, nella direzione di un aumento della trasparenza e dell’informazione al consumatore, rendendo, tra l'altro, obbligatorio anche per i ristoranti l'indicazione di 14 prodotti potenzialmente allergenici, tra cui latte, soia, nocciole, ecc
Un regolamento creato con particolare occhio di riguardo alle esigenze e alle preferenze dei consumatori europei: nel corso degli anni, infatti, si sono evoluti non solo il mercato, ma anche l’atteggiamento dei consumatori, che sono diventati sempre più attenti alle questioni ambientali, etiche, sociali e sanitarie legate ai prodotti alimentari consumati.
Le nuove norme, pubblicate dalla Commissione europea, prevedono indicazioni più chiare per segnalare elementi allergenici anche nei prodotti preconfezionati. Nel caso degli oli vegetali sarà inoltre obbligatorio precisarne l'origine, se d'oliva, di palma o altro.
Additivi alimentari presenti in minime dimensioni, a livello nano, dovranno essere obbligatoriamente indicati nelle etichette degli ingredienti dei cibi preconfezionati. In un secondo tempo, diventerà anche obbligatorio indicare l'origine delle carni in vendita, incluse le carni di pollame, maiale, ovine e caprine, mentre finora l'obbligo vige solo per le carni bovine.
Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
Le indicazioni obbligatorie devono, inoltre, essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. scritte in etichetta con caratteri più chiari e con dimensioni più grandi, al fine di rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento.
Le indicazioni obbligatorie riguardano: la denominazione; l’elenco degli ingredienti; le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.); la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore; il Paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, le istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento); per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.
Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio o il latte in polvere, gli ingredienti impiegati vanno specificati utilizzando per gli stessi caratteri adeguati.
Le informazioni obbligatorie devono inoltre apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.
Le informazioni fornite su base volontaria, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti: non indurre in errore il consumatore; non essere ambigue, né confuse; basarsi su dati scientifici pertinenti.
Il Regolamento ha dovuto tener conto anche delle necessità degli operatori del settore, spesso piccole e medie imprese: è stato infatti fornito un periodo transitorio di due anni prima che le nuove regole divenissero obbligatorie e verrà inoltre consentito di commerciare fino ad esaurimento scorte i prodotti con le vecchie etichette confezionati prima del 13 dicembre 2014.
Per saperne di più:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_it.htm
Pubblicato il 17 dicembre 2014