(Cittadino e Provincia) – Perugia 14 maggio 2013 – “Nel 2010 il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità un documento di iniziativa della I Commissione consiliare – afferma in una nota il capogruppo del Prc in Consiglio Provinciale Luca Baldelli - (Proposta di modifica della Legge Regionale n° 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Emendamento alla proposta di modifica L.R. 5/2010 -Disegno di Legge Delibera 691 del 10/5/2010 all'esame della II Commissione Consiliare Regionale in data 21/6/2010 ), documento che ha condotto , un anno dopo circa, alla notevole semplificazione, in sede regionale, dei processi autorizzativi inerenti le pratiche sismiche, con il ripristino, contestualmente alla L.R. 5 del 27 / 01 / 2010, del deposito e delle procedure a campione, in luogo delle autorizzazioni, per alcune tipologie di interventi . Queste importanti modifiche, proposte con l’intento di ridurre il peso della burocrazia, con le sue fisiologiche lentezze, necessitano, a due anni dalla loro approvazione, di un bilancio completo ed obiettivo, specie alla luce degli eventi sismici che hanno interessato e interessano la parte nord dell’Umbria ( dove Città di Castello, classificata Comune sismico fin dal 1927, con Regio Decreto n.431 del 13/03/ 1927 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ 8 / 04 / 1927 ,è teatro di ripetute e preoccupanti scosse ), nonché visti e considerati gli episodi di dissesto idrogeologico occorsi recentemente e la revisione delle classificazioni sismiche sancite dal DGR 18 / 06 / 2003 n. 852 , emanato a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ( il Comune di Todi è passato dalla zona sismica 3 alla zona sismica 2 ) . Con le modifiche di cui all’oggetto del presente documento, contenute nella Legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 , e pubblicate nel Supplemento ordinario n. 3 del BUR n. 10, serie generale del 7 marzo 2012, sono stati esclusi dal nuovo regime autorizzativo e ricompresi nel vecchio iter del deposito tutta una serie di interventi classificati come privi di rilevanza ( individuati da DGR n. 166 del 20 / 02 / 2012 ) , aventi minore rilevanza rispetto a quelli che richiedono regime autorizzativo e preavviso scritto ( DGR n. 167 del 20 / 02 / 2012 ), nonché varianti non sostanziali ( DGR n. 168 del 20 / 02 / 2012 ). La classificazione delle zone sismiche è soggetta a cambiamenti nel tempo ( vedi il sopramenzionato esempio del Comune di Todi ), con territori che, giudicati prima a bassa sismicità, ad un esame e ad uno studio più attenti vengono riclassificati a medio – alta sismicità ( quasi mai accade l’inverso ). Ogni Ente pubblico, ancora prima della pur necessaria semplificazione amministrativa, deve preoccuparsi dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini, in base ai più solidi principi di precauzione e di prevenzione. La semplificazione andata in porto non comprende, anzi esclude tassativamente, gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana ( Zone R 3 ed R 4 del Pai – Piano Assetto Idrogeologico e smi ) e in aree perimetrate ai sensi dell’Art. 61 del dpr 380 / 01, nonché gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del Capo dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003 e alla DGR n. 1700 del 19 novembre 2003. A quasi due anni dai cambiamenti intervenuti nel quadro legislativo, è necessario tracciare un bilancio e individuare, assieme agli indubbi meriti della semplificazione apportata, con proposta unanime di tutto il Consiglio provinciale, anche i limiti e le manchevolezze, in nome dei superiori interessi dei cittadini”. Baldelli interroga quindi la Giunta Provinciale per sapere : “Quante pratiche sono state complessivamente depositate in Provincia in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge all’oggetto della presente interpellanza , dal momento dell’intervenuta modifica del dettato per iniziativa del Consiglio provinciale , recepita dalla Regione Umbria, e fino al mese di aprile 2013 ; Quanti controlli a campione sono stati eseguiti dalla Provincia di Perugia con i suoi organi competenti nello stesso periodo; Quante autorizzazioni sono state concesse dalla Provincia nel medesimo periodo; Se non sia il caso di rivedere, alla luce degli ultimi eventi sismici, e tenuto conto delle costanti evoluzioni nella classificazione delle aree sismiche, la collocazione all’interno delle procedure semplificate, non richiedenti autorizzazioni, degli edifici ( di qualunque tipologia e materiale ) in Classe d’uso II ( costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti ) con cubatura complessiva inferiore a 500 mc , con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra”.
Gc13219.red
(Cittadino e Provincia) – Perugia 14 maggio 2013 – “Nel 2010 il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità un documento di iniziativa della I Commissione consiliare – afferma in una nota il capogruppo del Prc in Consiglio Provinciale Luca Baldelli - (Proposta di modifica della Legge Regionale n° 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Emendamento alla proposta di modifica L.R. 5/2010 -Disegno di Legge Delibera 691 del 10/5/2010 all'esame della II Commissione Consiliare Regionale in data 21/6/2010 ), documento che ha condotto , un anno dopo circa, alla notevole semplificazione, in sede regionale, dei processi autorizzativi inerenti le pratiche sismiche, con il ripristino, contestualmente alla L.R. 5 del 27 / 01 / 2010, del deposito e delle procedure a campione, in luogo delle autorizzazioni, per alcune tipologie di interventi . Queste importanti modifiche, proposte con l’intento di ridurre il peso della burocrazia, con le sue fisiologiche lentezze, necessitano, a due anni dalla loro approvazione, di un bilancio completo ed obiettivo, specie alla luce degli eventi sismici che hanno interessato e interessano la parte nord dell’Umbria ( dove Città di Castello, classificata Comune sismico fin dal 1927, con Regio Decreto n.431 del 13/03/ 1927 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ 8 / 04 / 1927 ,è teatro di ripetute e preoccupanti scosse ), nonché visti e considerati gli episodi di dissesto idrogeologico occorsi recentemente e la revisione delle classificazioni sismiche sancite dal DGR 18 / 06 / 2003 n. 852 , emanato a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ( il Comune di Todi è passato dalla zona sismica 3 alla zona sismica 2 ) . Con le modifiche di cui all’oggetto del presente documento, contenute nella Legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 , e pubblicate nel Supplemento ordinario n. 3 del BUR n. 10, serie generale del 7 marzo 2012, sono stati esclusi dal nuovo regime autorizzativo e ricompresi nel vecchio iter del deposito tutta una serie di interventi classificati come privi di rilevanza ( individuati da DGR n. 166 del 20 / 02 / 2012 ) , aventi minore rilevanza rispetto a quelli che richiedono regime autorizzativo e preavviso scritto ( DGR n. 167 del 20 / 02 / 2012 ), nonché varianti non sostanziali ( DGR n. 168 del 20 / 02 / 2012 ). La classificazione delle zone sismiche è soggetta a cambiamenti nel tempo ( vedi il sopramenzionato esempio del Comune di Todi ), con territori che, giudicati prima a bassa sismicità, ad un esame e ad uno studio più attenti vengono riclassificati a medio – alta sismicità ( quasi mai accade l’inverso ). Ogni Ente pubblico, ancora prima della pur necessaria semplificazione amministrativa, deve preoccuparsi dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini, in base ai più solidi principi di precauzione e di prevenzione. La semplificazione andata in porto non comprende, anzi esclude tassativamente, gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana ( Zone R 3 ed R 4 del Pai – Piano Assetto Idrogeologico e smi ) e in aree perimetrate ai sensi dell’Art. 61 del dpr 380 / 01, nonché gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del Capo dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003 e alla DGR n. 1700 del 19 novembre 2003. A quasi due anni dai cambiamenti intervenuti nel quadro legislativo, è necessario tracciare un bilancio e individuare, assieme agli indubbi meriti della semplificazione apportata, con proposta unanime di tutto il Consiglio provinciale, anche i limiti e le manchevolezze, in nome dei superiori interessi dei cittadini”. Baldelli interroga quindi la Giunta Provinciale per sapere : “Quante pratiche sono state complessivamente depositate in Provincia in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge all’oggetto della presente interpellanza , dal momento dell’intervenuta modifica del dettato per iniziativa del Consiglio provinciale , recepita dalla Regione Umbria, e fino al mese di aprile 2013 ; Quanti controlli a campione sono stati eseguiti dalla Provincia di Perugia con i suoi organi competenti nello stesso periodo; Quante autorizzazioni sono state concesse dalla Provincia nel medesimo periodo; Se non sia il caso di rivedere, alla luce degli ultimi eventi sismici, e tenuto conto delle costanti evoluzioni nella classificazione delle aree sismiche, la collocazione all’interno delle procedure semplificate, non richiedenti autorizzazioni, degli edifici ( di qualunque tipologia e materiale ) in Classe d’uso II ( costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti ) con cubatura complessiva inferiore a 500 mc , con un massimo di due piani complessivi entro e fuori terra”.
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