(Cittadino e Provincia) – Perugia 22 dicembre 2012 – “Il Consiglio Comunale di Spoleto ha approvato il nuovo P.R.G. - Parte Strutturale (che era stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 in data 25 giugno 2003) - scrive in una mozione il consigliere provinciale del Pd Massimiliano Capitani - Il TAR per l’Umbria ha emesso una sentenza con la quale accoglie i quattro ricorsi presentati da cinque cittadini residenti nel Comune annullando tutte le delibere che hanno condotto all'approvazione finale del Prg. I ricorrenti lamentavano a vario titolo un presunto torto subito da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver declassato o di non aver riclassificato alcuni terreni di loro proprietà nel corso dell'ultima stesura del Prg anche alla luce delle indicazioni date dalla Provincia di Perugia che andavano nella direzione di contenere il consumo di suolo complessivo entro il 10%. La sentenza del TAR è stata pronunciata contro il Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore e la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore. Gli atti annullati dalla sentenza del TAR sono:
- la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale, affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG – Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2008.L’impugnazione investe, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG – Parte Strutturale; - la delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 dcl 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG-Parte strutturale in uno con le determinazioni e i verbali 4/3/08 e 2/4/08 (ivi menzionati e non conosciuti) della Conferenza istituzionale; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 38 del 18/5/2005 (non conosciuta) e relativa all’esame delle osservazioni presentate dal ricorrente; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 43 dell'1/6/2005 relativa all'esame delle osservazioni alla parte strutturale del PRG; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 53 del 20/6/2005 relativa all'esame di ulteriori osservazioni alla parte strutturale del PRG; - la delibera la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/6/2005 di presa d’atto ed approvazione delle precedenti determinazioni consiliari assunte sulle osservazioni al PRG come presentate; - la nota 9/6/2008 prot. n. 3 132/08 del Comune di Spoleto.L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali, schede e/o rapporti istruttori, nonché deliberazioni relative al procedimento di approvazione del PRG parte strutturale e di adozione del PRG parte operativa menzionate negli atti impugnati. Nell’art. 12 della sentenza del TAR è emerso che lo strumento urbanistico è stato adottato, senza previa acquisizione del parere di compatibilità sismica, in violazione di quanto prescritto dalla legge e che detto parere non è stato richiesto dal Comune di Spoleto, sebbene nella parte strutturale del piano sia contenuto un, chiaramente non equivalente, studio sullo sviluppo del territorio in funzione dell’eventuale rischio sismico……che solamente con l’art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, al comma 9, è stato previsto che il parere sismico è espresso dal Comune stesso in sede di adozione, tenendo conto degli elaborati del P.R.G. relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica. Ma tale disciplina, ratione temporis, non era applicabile al momento dell’adozione del P.R.G., oggetto della presente impugnativa……che la norma di riferimento era il già ricordato art. 13 della legge n. 64 del 1974. Ai sensi di tale disposizione, requisito di legittimità degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti è che siano preceduti, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile, attribuzione poi traslata alla Regione (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1196; 8 maggio 2000, n. 2643; 19 febbraio 1999, n. 176; C.G.A., 13 ottobre 1998, n. 607)……alla luce dell’evoluzione avutasi nella vicenda procedimentale in esame, che l’art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l’obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all’ufficio del genio civile (o Regione) sui piani regolatori anteriormente all’adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all’adozione medesima (così Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La norma si conforma infatti all’esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo livelo), deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l’andamento del territorio. Lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, che risulta successivamente intervenuto, oltre a costituire un’evidente inversione procedimentale, non può avere efficacia sanante, in quanto non proviene da un organo terzo rispetto all’Amministrazione titolare del potere di pianificazione urbanistica, e perché si è tradotto, per quanto è dato evincere dal verbale della conferenza istituzionale, essenzialmente, nella redazione delle carte dello zoning del rischio geologico, sì che non può ritenersi che la finalità prevista dalla norma sia stata comunque adeguatamente raggiunta”. Sulla base di quanto riportato all’art. 12 sopra citato il TAR per l’Umbria accoglie la seconda censura dei ricorrenti che testualmente riporta come “non siano stati previamente acquisiti, né sulla Parte Strutturale né su quella Operativa, il parere igienico-sanitario della A.S.L. richiesto dall’articolo 8 della l.r. 31/1997, ed il parere dell’Ufficio del Genio Civile richiesto, trattandosi di zona sismica, dall’articolo 13 della legge 64/1974”. Capitani “stante il carattere di urgenza che rivestono le tematiche sopra riportate”, chiede quindi alla Provincia un impegno, “affinché siano fornite delucidazioni esaustive sull’iter burocratico che ha portato all’approvazione del PRG del Comune di Spoleto sulla base della verifica di conformità al P.T.C.P. ed al P.U.T. effettuata dalla Provincia di Perugia”.
Gc12537.red
(Cittadino e Provincia) – Perugia 22 dicembre 2012 – “Il Consiglio Comunale di Spoleto ha approvato il nuovo P.R.G. - Parte Strutturale (che era stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 in data 25 giugno 2003) - scrive in una mozione il consigliere provinciale del Pd Massimiliano Capitani - Il TAR per l’Umbria ha emesso una sentenza con la quale accoglie i quattro ricorsi presentati da cinque cittadini residenti nel Comune annullando tutte le delibere che hanno condotto all'approvazione finale del Prg. I ricorrenti lamentavano a vario titolo un presunto torto subito da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver declassato o di non aver riclassificato alcuni terreni di loro proprietà nel corso dell'ultima stesura del Prg anche alla luce delle indicazioni date dalla Provincia di Perugia che andavano nella direzione di contenere il consumo di suolo complessivo entro il 10%. La sentenza del TAR è stata pronunciata contro il Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore e la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore. Gli atti annullati dalla sentenza del TAR sono:
- la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 50 del 14/5/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale, affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 19/5/2008; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 51 del 15/5/2008 di adozione del PRG – Parte operativa, pubblicata all’Albo Pretorio il 19/5/2008 e nel BUR in data 27/5/2008.L’impugnazione investe, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 107 del 25/6/2003 di adozione del PRG – Parte Strutturale; - la delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 dcl 14/4/2008 di verifica dei contenuti del PRG-Parte strutturale in uno con le determinazioni e i verbali 4/3/08 e 2/4/08 (ivi menzionati e non conosciuti) della Conferenza istituzionale; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 38 del 18/5/2005 (non conosciuta) e relativa all’esame delle osservazioni presentate dal ricorrente; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 43 dell'1/6/2005 relativa all'esame delle osservazioni alla parte strutturale del PRG; - la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 53 del 20/6/2005 relativa all'esame di ulteriori osservazioni alla parte strutturale del PRG; - la delibera la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 70 del 29/6/2005 di presa d’atto ed approvazione delle precedenti determinazioni consiliari assunte sulle osservazioni al PRG come presentate; - la nota 9/6/2008 prot. n. 3 132/08 del Comune di Spoleto.L’impugnazione investe, altresì, tutti gli ulteriori verbali, schede e/o rapporti istruttori, nonché deliberazioni relative al procedimento di approvazione del PRG parte strutturale e di adozione del PRG parte operativa menzionate negli atti impugnati. Nell’art. 12 della sentenza del TAR è emerso che lo strumento urbanistico è stato adottato, senza previa acquisizione del parere di compatibilità sismica, in violazione di quanto prescritto dalla legge e che detto parere non è stato richiesto dal Comune di Spoleto, sebbene nella parte strutturale del piano sia contenuto un, chiaramente non equivalente, studio sullo sviluppo del territorio in funzione dell’eventuale rischio sismico……che solamente con l’art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, al comma 9, è stato previsto che il parere sismico è espresso dal Comune stesso in sede di adozione, tenendo conto degli elaborati del P.R.G. relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica. Ma tale disciplina, ratione temporis, non era applicabile al momento dell’adozione del P.R.G., oggetto della presente impugnativa……che la norma di riferimento era il già ricordato art. 13 della legge n. 64 del 1974. Ai sensi di tale disposizione, requisito di legittimità degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti è che siano preceduti, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile, attribuzione poi traslata alla Regione (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1196; 8 maggio 2000, n. 2643; 19 febbraio 1999, n. 176; C.G.A., 13 ottobre 1998, n. 607)……alla luce dell’evoluzione avutasi nella vicenda procedimentale in esame, che l’art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l’obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all’ufficio del genio civile (o Regione) sui piani regolatori anteriormente all’adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all’adozione medesima (così Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La norma si conforma infatti all’esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo livelo), deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l’andamento del territorio. Lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, che risulta successivamente intervenuto, oltre a costituire un’evidente inversione procedimentale, non può avere efficacia sanante, in quanto non proviene da un organo terzo rispetto all’Amministrazione titolare del potere di pianificazione urbanistica, e perché si è tradotto, per quanto è dato evincere dal verbale della conferenza istituzionale, essenzialmente, nella redazione delle carte dello zoning del rischio geologico, sì che non può ritenersi che la finalità prevista dalla norma sia stata comunque adeguatamente raggiunta”. Sulla base di quanto riportato all’art. 12 sopra citato il TAR per l’Umbria accoglie la seconda censura dei ricorrenti che testualmente riporta come “non siano stati previamente acquisiti, né sulla Parte Strutturale né su quella Operativa, il parere igienico-sanitario della A.S.L. richiesto dall’articolo 8 della l.r. 31/1997, ed il parere dell’Ufficio del Genio Civile richiesto, trattandosi di zona sismica, dall’articolo 13 della legge 64/1974”. Capitani “stante il carattere di urgenza che rivestono le tematiche sopra riportate”, chiede quindi alla Provincia un impegno, “affinché siano fornite delucidazioni esaustive sull’iter burocratico che ha portato all’approvazione del PRG del Comune di Spoleto sulla base della verifica di conformità al P.T.C.P. ed al P.U.T. effettuata dalla Provincia di Perugia”.
Gc12537.red