Tipologie di sanzione
Sanzioni rifiuti e RAEE – D.Lgs. 152/06
Sanzioni veicoli fuori uso – D.Lgs. 209/2003
Sanzioni sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto L. 264/1991
Sanzioni per violazioni del Regolamento Provinciale sulle GGV – DCP n. 38 del 30/09/2019
Estinzione della sanzione
Le sanzioni in materia di rifiuti, sinteticamente, riguardano l’abbandono, la gestione e il trasporto effettuati in maniera difforme da quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 che specifica le corrette modalità di tutto ciò che rientra nella definizione di rifiuto.
In particolare sono RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti (art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006), inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene. La sanzione viene emessa quando non si rispetta la modalità del corretto conferimento/smaltimento.
In generale, sono considerati un rifiuto, e pertanto soggetti all’emissione della sanzione, per violazione dell’obbligo del conferimento ad un centro di demolizione.
Sanzioni sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto L. 264/1991
L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla legge n. 264 del 1991, che la definisce come svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla medesima legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque interessato. In caso di accertate irregolarità persistenti o ripetute è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 516,46 a euro 2.582,28, oltre che la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi.
All’art. 9 del Regolamento delle guardie giurate ittico- venatorie volontarie che operano in Provincia di Perugia, si specifica che.”1. Salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato dalla legislazione vigente, le violazioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del regolamento provinciale approvato con D.C.P. n. 93 del 22.07.2003, con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro. 2. La competenza alla contestazione delle sanzioni spetta alla Polizia Provinciale ed il relativo procedimento, ai sensi della L. 689/81, è di competenza dell’Ufficio Ambiente e Contenzioso.”
Tenuto conto che nella gestione di tutti i verbali si applica la L. 689/81 e/o leggi speciali che sono diverse di materia in materia, si specifica che il pagamento estingue l’obbligazione che nasce dal verbale amministrativo e può avvenire a seguito della ricezione del verbale, dell’Ordinanza di Ingiunzione o di Sentenza.