Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. D.L. 1 marzo 2022 n.17
a cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti
Il DL 1 marzo 2022 n.17 in materia di Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in Gazz. Uff., 1° marzo 2022, n. 50).
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il decreto legge, in vigore dal 2 Marzo, continua la produzione normativa in materia di impianti FER e contiene importanti disposizioni ulteriormente agevolative per la installazione di tali impianti che vanno a modificare le previsioni del d. leg.vo 28/2011 e 199/2021 e della legge n.27/2012 .
In particolare, tra i tanti, si segnalano gli artt. Da 9 a 12 che toccano i procedimenti ammnistrativi, e che innovano il contesto normativo qualificando interventi di manutenzione ordinaria quelli di installazione di pannelli sulle coperture degli edifici e ve li riportiamo. Si menzionano inoltre gli impianti agrovoltaici. Questi, non ancora definiti giuridicamente, vengono interpretati in modo difforme nelle regioni, richiamando impianti che afferiscono alla compresenza di due aziende contemporaneamente, anche appartenenti a soggetti diversi, di cui una avente ad oggetto la produzione di energia, l’altra la produzione agricola; in altri casi si assiste invece ad una produzione energetica prodotta dall’azienda agricola, mentre le conformazioni del progetto ed il lay out cambiano a seconda che si configuri come semplice possibilità di produzione agricola tra i pannelli fotovoltaici, installati a distanza che consenta la movimentazione dei mezzi agricoli o addirittura mediante strutture anche elevate, sopra le quali sono posti i pannelli, che constatano al di sotto di esse la produzione agricola. Il tentativo è ovvio; limitare il danno derivato dalla installazione dei pannelli come riduzione della produzione agricola.
La differenza ormai diventa rilevante , anche per la presa di posizione di molte regioni sia a livello normativo ( ad es. la regione Lazio, che ha introdotto una moratoria per gli impianti che non sono considerati agrovoltaici - L.R. Lazio 11 agosto 2021, n. 14.); sia a livello di prassi operative nelle conferenze di servizio. I giurisprudenza si segnala la recentissima sentenza del Tar Puglia 11 febbraio 2002 n.248 che sulla base di tale differenza, ha ritenuto la necessità di valutazione diversa in sede autorizzatoria rispetto agli impianti tradizionali, aprendo ad una nuova e ulteriore interpretazione favorevole.
Si segnala infine che per effetto delle modifiche introdotte all’art.22 comma uno lett.a) del d.leg.vo 199/2021 nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti su aree idonee, inclusi i procedimenti di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.
1.All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».
1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.
- All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».
All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».