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Le pubbliche amministrazioni elaborano e pubblicano, sulla base delle modalità di cui al DPCM del 22 settembre 2014 e della successivacircolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14 gennaio 2015, 'indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".
Il medesimo DPCM ne definisce il calcolo e le modalità per la pubblicazione nel sito internet istituzionale. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Entrambi sono relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L'indicatore dei tempi medi di pagamento è relativo a: acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Le pubbliche amministrazioni elaborano e pubblicano, sulla base delle modalità di cui al DPCM del 22 settembre 2014 e della successivacircolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14 gennaio 2015, 'indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".
Il medesimo DPCM ne definisce il calcolo e le modalità per la pubblicazione nel sito internet istituzionale. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Entrambi sono relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L'indicatore dei tempi medi di pagamento è relativo a: acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.