I diversi profili del cumulo tra impianti generatori di energia alternativa
Una valutazione poliedrica che coinvolge interventi “analoghi” - il cumulo eolico-fotovoltaico. A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti.
Si riportano sul tema in discussione diversi riferimenti normativi, confermati poi da un indirizzo giurisprudenziale univoco, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:
-DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, che recita: "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".
-DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.
-DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che : “ Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale“, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico e senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.
Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo delle norme citate che non distinguono tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..) ma parlano in modo complessivo di impianti FER.
La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell’area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l’allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al punto 2 di industria energetica ed estrattiva, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.
Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all’art. 4 dell’allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell’assoggettabilità a VIA:
“4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).“
Anche il legislatore regionale con il RR 4/2022 con cui è stato modificato ed integrato il RR 7/2011, il quale disciplina l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), ha previsto all’art.1 che:
“Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 (Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) le parole: " i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW " sono sostituite dalle seguenti: " il cumulo con altri progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ).
La citata previsione dimostra, anche a livello regionale, il superamento di una valutazione cumulativa fondata sul criterio dell'identità tipologia degli impianti, per accogliere invece una visione complessiva che si riferisca unicamente, e senza distinzioni, agli impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Del resto, della tesi qui sostenuta vi è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che: “ Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.
“La valutazione di impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata tenendo conto dell'effetto di cumulo con altri progetti relativi alla medesima area territoriale.
Anche la giurisprudenza è concorde nel riconoscere il carattere generale di tale criterio in materia di V.I.A..
Questo stesso T.A.R., in una recente pronuncia resa in materia analoga, ha riconosciuto che l'Amministrazione non poteva effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale ed ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione, il che trova conferma in numerosi pronunciati del Giudice comunitario, il quale ha inteso valorizzare l'efficacia della Direttiva sulla V.I.A. adottando un approccio sostanzialistico, che impone di individuare gli effetti complessivi dei programmati interventi sull'equilibrio ambientale del sito interessato. Si richiamano, al riguardo, Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142, secondo cui (in materia di riassetto stradale) la Direttiva 85/337/CEE "deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti ...che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, in materia di ampliamento di un aeroporto, ove si afferma che si deve "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente “(cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91).” T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 15/04/2014, n.280.