Frazionamento di immobili e permesso di costruire
Il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso. La massima della Cass. penale n.14964/2022. A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti.
In tema di reati edilizi, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, pur se comportino variazione di superficie o del carico urbanistico, rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili mediante SCIA. (Fattispecie relativa ad immobile al cui interno l'imputato aveva ricavato due vani mediante la divisione, con tramezzature interne, di un ambiente preesistente di maggiore ampiezza). Questa la massima della Cass. penale n.14964/2022.
Il tema è ancora oggetto di dibattito nei comuni a proposito dell’aumento del carico urbanistico che dovrebbe, per principio generale, dare luogo alla necessaria preventiva valutazione da parte dell’ente mediante un titolo abilitativo come il pdc. Ma non va dimenticato che il confine e il presupposto da tenere presente è che il volume rimanga identico perché i lavori edilizi, ove consistano nella creazione di una stanza ottenuta dalla ripartizione di un vano più ampio non sono assoggettati a permesso di costruire se non vi sia un mutamento della volumetria complessiva né dell'originaria destinazione d'uso dell'immobile; sul punto merita, infatti, ribadire quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 133 del 2014, art. 17, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, conv. in l. n. 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire.
In tale ultimo caso, invero, il frazionamento dell'unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), soggetto unicamente alla S.C.I.A. di cui al successivo art. 22, comma 1, lett. a). In assenza di quest'ultima, dunque, non possono applicarsi le sanzioni penali di cui all'art. 44, stante il disposto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37, ult. comma, e 44, comma 2-bis. Solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d'uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell'unità immobiliare, il permesso di costruire e, pertanto, configurabile, in sua assenza, il reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), (tra le più recenti, Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022).
La Cassazione dunque assume che «in tema di reati urbanistici», a seguito dell'aggiornamento normativo del 2014, «deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o dell'accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire». In sostanza, «il frazionamento dell'unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria soggetto unicamente alla S.C.I.A.» per cui «solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d'uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell'unità immobiliare, il permesso di costruire».