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(Cittadino e Provincia – Perugia, 8 marzo ’12) - In merito all’annullamento di un verbale elevato dal Corpo Forestale dello Stato nei confronti di un cacciatore per aver esercitato la caccia senza il versamento delle tasse di concessione regionale e governativa previste dagli art. 23 e 24 della legge 157/92, l‘Amministrazione Provinciale di Perugia ritiene opportuno precisare che tale atto è stato disposto unicamente perché nel caso specifico ricorrevano accertate condizioni per procedere in tal senso, sulla base di motivazioni che non sono ovviamente estensibili in modo automatico e assoluto alla generalità dei casi di violazione della norma sopra ricordata. Una simile interpretazione non trova pertanto fondamento né all’interno delle leggi in vigore, né corrisponde alla volontà dell’Amministrazione Provinciale che ribadisce il principio generale che il pagamento delle tasse regionali e governative non può essere effettuato in anticipo rispetto alla data di scadenza della licenza di caccia. L’Amministrazione Provinciale di Perugia ritiene inoltre necessario chiarire che l’annullamento è intervenuto accogliendo il ricorso presentato da un singolo cacciatore per il tramite del proprio legale, Avv. Simone Moriconi, e non dalla Federcaccia come affermato negli stessi articoli, dal momento che tale associazione non risulta essere intervenuta ad alcun titolo nel relativo procedimento.
Pf12005.GC
(Cittadino e Provincia – Perugia, 8 marzo ’12) - In merito all’annullamento di un verbale elevato dal Corpo Forestale dello Stato nei confronti di un cacciatore per aver esercitato la caccia senza il versamento delle tasse di concessione regionale e governativa previste dagli art. 23 e 24 della legge 157/92, l‘Amministrazione Provinciale di Perugia ritiene opportuno precisare che tale atto è stato disposto unicamente perché nel caso specifico ricorrevano accertate condizioni per procedere in tal senso, sulla base di motivazioni che non sono ovviamente estensibili in modo automatico e assoluto alla generalità dei casi di violazione della norma sopra ricordata. Una simile interpretazione non trova pertanto fondamento né all’interno delle leggi in vigore, né corrisponde alla volontà dell’Amministrazione Provinciale che ribadisce il principio generale che il pagamento delle tasse regionali e governative non può essere effettuato in anticipo rispetto alla data di scadenza della licenza di caccia. L’Amministrazione Provinciale di Perugia ritiene inoltre necessario chiarire che l’annullamento è intervenuto accogliendo il ricorso presentato da un singolo cacciatore per il tramite del proprio legale, Avv. Simone Moriconi, e non dalla Federcaccia come affermato negli stessi articoli, dal momento che tale associazione non risulta essere intervenuta ad alcun titolo nel relativo procedimento.
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