(Cittadino e Provincia) – Perugia, 4 novembre 2013 - “La Provincia di Perugia si è attivamente interessata alla questione dei ricoveri per animali da caccia e da affezione, con Mozioni e proposte di riforma della normativa regionale, organicamente presentate dal sottoscritto e dal Consigliere Bastioli – afferma in una mozione il capogruppo provinciale PRC, Luca Baldelli - Tale interessamento, lungi dall’essere rimasto sulla carta, aveva concretamente prodotto effetti, con l’approvazione di un Documento unitario della I Commissione consiliare provinciale riunitasi in data 1 maggio e con due successivi provvedimenti , ovvero il D.G.R. n. 1073 dell’11 / 09 / 2012 ( Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione ) e la L.R. n. 12 del 21 / 06 / 2013 (Norme sulla perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali ) , provvedimenti che risolvevano in maniera soddisfacente, sia pure con qualche aspetto discutibile e rivedibile in corso d’opera, il problema della realizzazione di manufatti per cani da caccia e da affezione e altre specie animali, dando una risposta alle preoccupazioni che assillavano e assillano tanti di coloro i quali esercitano l’attività venatoria, molti tartufai e amanti degli animali, nel rispetto dei principi del benessere animale e in coerenza con il principio della lotta ad ogni forma di abusivismo e della salvaguardia del decoro estetico e non solo . Il Commissario di Governo, con un atto burocratico d’imperio, nemmeno minimamente partecipato con i livelli elettivi e la società civile, ha impugnato ed abrogato l’Art. 34 bis della L.R. 22 / 02 / 2005, n. 11, come espresso dall’Art. 52 della L.R. 21 / 06 / 2013, il quale recita : “1) I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all'articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio. 2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale: a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale; b) nelle zone boscate; c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.l.) approvato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 , o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio; d) negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all' articolo 61 del d.p.r. 380/2001 ; e) negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette); f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni culturali di cui alla Parte seconda del medesimo d.lgs.; g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai sensi dell'articolo 33, comma 5 o classificati con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, o comunque negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della I.r. 1/2004. 3. I manufatti sono sottoposti a permesso a costruire e realizzati nelle aree di cui all' articolo 21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con possibilità di permanenza per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza può essere rilasciato un nuovo permesso a costruire. AI fine di assicurare la rimozione dei medesimi e ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga meno la necessità di tali ricoveri il proprietario sottoscrive atto d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegna alla rimozione degli stessi “. Baldelli chiede quindi nel documento, un impegno alla Giunta a : “Compiere una ricognizione precisa della situazione, attivandosi, contestualmente, presso il Commissario di Governo e presso la Regione per risolvere la problematica dei ricoveri per cani da caccia e da affezione, nonché per tutti gli altri animali da affezione, offrendo ai cittadini, una volta per tutte, in tempi rapidi, un quadro di definitive certezze in ordine ai loro diritti e doveri, riducendo al minimo indispensabile i passaggi burocratici e le formalità “. Infine il capogruppo del Prc richiede anche un “ preventivo passaggio in Commissione ai sensi dell’Art. 44, Comma 2 bis, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale” .
Gc13522.red
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 4 novembre 2013 - “La Provincia di Perugia si è attivamente interessata alla questione dei ricoveri per animali da caccia e da affezione, con Mozioni e proposte di riforma della normativa regionale, organicamente presentate dal sottoscritto e dal Consigliere Bastioli – afferma in una mozione il capogruppo provinciale PRC, Luca Baldelli - Tale interessamento, lungi dall’essere rimasto sulla carta, aveva concretamente prodotto effetti, con l’approvazione di un Documento unitario della I Commissione consiliare provinciale riunitasi in data 1 maggio e con due successivi provvedimenti , ovvero il D.G.R. n. 1073 dell’11 / 09 / 2012 ( Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione ) e la L.R. n. 12 del 21 / 06 / 2013 (Norme sulla perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali ) , provvedimenti che risolvevano in maniera soddisfacente, sia pure con qualche aspetto discutibile e rivedibile in corso d’opera, il problema della realizzazione di manufatti per cani da caccia e da affezione e altre specie animali, dando una risposta alle preoccupazioni che assillavano e assillano tanti di coloro i quali esercitano l’attività venatoria, molti tartufai e amanti degli animali, nel rispetto dei principi del benessere animale e in coerenza con il principio della lotta ad ogni forma di abusivismo e della salvaguardia del decoro estetico e non solo . Il Commissario di Governo, con un atto burocratico d’imperio, nemmeno minimamente partecipato con i livelli elettivi e la società civile, ha impugnato ed abrogato l’Art. 34 bis della L.R. 22 / 02 / 2005, n. 11, come espresso dall’Art. 52 della L.R. 21 / 06 / 2013, il quale recita : “1) I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all'articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio. 2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale: a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale; b) nelle zone boscate; c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.l.) approvato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 , o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio; d) negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all' articolo 61 del d.p.r. 380/2001 ; e) negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette); f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni culturali di cui alla Parte seconda del medesimo d.lgs.; g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai sensi dell'articolo 33, comma 5 o classificati con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, o comunque negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della I.r. 1/2004. 3. I manufatti sono sottoposti a permesso a costruire e realizzati nelle aree di cui all' articolo 21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con possibilità di permanenza per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza può essere rilasciato un nuovo permesso a costruire. AI fine di assicurare la rimozione dei medesimi e ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga meno la necessità di tali ricoveri il proprietario sottoscrive atto d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegna alla rimozione degli stessi “. Baldelli chiede quindi nel documento, un impegno alla Giunta a : “Compiere una ricognizione precisa della situazione, attivandosi, contestualmente, presso il Commissario di Governo e presso la Regione per risolvere la problematica dei ricoveri per cani da caccia e da affezione, nonché per tutti gli altri animali da affezione, offrendo ai cittadini, una volta per tutte, in tempi rapidi, un quadro di definitive certezze in ordine ai loro diritti e doveri, riducendo al minimo indispensabile i passaggi burocratici e le formalità “. Infine il capogruppo del Prc richiede anche un “ preventivo passaggio in Commissione ai sensi dell’Art. 44, Comma 2 bis, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale” .
Gc13522.red