Emanata una sentenza dalla Sezione IV della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (il 4 giugno scorso) a tutela di una cittadina ungherese citata in giudizio da una società telefonica con cui aveva stipulato un contratto contenente clausole abusive
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 11 giugno ’09 - La Sezione IV della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emanato, il 4 giugno scorso, una sentenza a tutela di una cittadina ungherese, citata in giudizio da una società telefonica con cui aveva stipulato un contratto contenente delle clausole abusive. In particolare, il Tribunale indicato nel contratto come competente a dirimere la controversia ha coinvolto la Corte, chiedendole di pronunciarsi in merito alla propria competenza territoriale, dal momento che si trovava a 250 km di distanza dal domicilio della consumatrice, peraltro invalida. La Corte ha ritenuto ammissibili le osservazioni del Tribunale, dichiarando che il foro competente non può essere lontano dal domicilio del consumatore, perché in questo caso sarebbe troppo difficoltosa per quest'ultimo la comparizione in giudizio e ne risulterebbe limitata la possibilità di agire in propria difesa. La sentenza, che si richiama ai principi stabiliti della Direttiva 93/13/CEE, stabilisce che le clausole abusive contenute in un contratto fra un consumatore e un professionista non vincolano il consumatore e che il giudice nazionale ha, inoltre, l'obbligo di esaminare d'ufficio la questione e di non applicare la clausola abusiva ove presente, fatta eccezione per il caso in cui sia il consumatore a volerlo. La notizia è diffusa dal centro Europe Direct Perugia della Provincia di Perugia, che chiarisce come, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva comunitaria citata, “… Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Nel caso oggetto di discussione, quindi, va considerata abusiva la clausole del contratto che attribuisce a un foro lontano la competenza a decidere su eventuali controversie dall’abitazione del consumatore. Chi fosse interessato ad approfondire la questione può leggere direttamente la sentenza all’interno del sito http://curia.europa.eu, indicando il numero della causa (C-243/08 ).
Com09052.SDP
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 11 giugno ’09 - La Sezione IV della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emanato, il 4 giugno scorso, una sentenza a tutela di una cittadina ungherese, citata in giudizio da una società telefonica con cui aveva stipulato un contratto contenente delle clausole abusive. In particolare, il Tribunale indicato nel contratto come competente a dirimere la controversia ha coinvolto la Corte, chiedendole di pronunciarsi in merito alla propria competenza territoriale, dal momento che si trovava a 250 km di distanza dal domicilio della consumatrice, peraltro invalida. La Corte ha ritenuto ammissibili le osservazioni del Tribunale, dichiarando che il foro competente non può essere lontano dal domicilio del consumatore, perché in questo caso sarebbe troppo difficoltosa per quest'ultimo la comparizione in giudizio e ne risulterebbe limitata la possibilità di agire in propria difesa. La sentenza, che si richiama ai principi stabiliti della Direttiva 93/13/CEE, stabilisce che le clausole abusive contenute in un contratto fra un consumatore e un professionista non vincolano il consumatore e che il giudice nazionale ha, inoltre, l'obbligo di esaminare d'ufficio la questione e di non applicare la clausola abusiva ove presente, fatta eccezione per il caso in cui sia il consumatore a volerlo. La notizia è diffusa dal centro Europe Direct Perugia della Provincia di Perugia, che chiarisce come, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva comunitaria citata, “… Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Nel caso oggetto di discussione, quindi, va considerata abusiva la clausole del contratto che attribuisce a un foro lontano la competenza a decidere su eventuali controversie dall’abitazione del consumatore. Chi fosse interessato ad approfondire la questione può leggere direttamente la sentenza all’interno del sito http://curia.europa.eu, indicando il numero della causa (C-243/08 ).
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