Lo prevede l'Art.1 bis della Legge 24 giugno 2009 n. 77 (conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) pubblicata in GU n. 147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 99.
" Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso."
(La Legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.)
Tutti i progetti depositati dopo il 30 giugno 2009 dovranno pertanto essere redatti secondo le indicazioni della nuova normativa.
Ci sono però alcune eccezioni:
1 - I progetti di opere che rientrano nelle ipotesi previste dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 art. 20 comma 3 (convertito con Legge 28/2/08 n. 31 -GU n. 51 del 29-2-08 - SO n.47)
"3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche´ per quelle per le
quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005 (le NTC -D.M. 14 gennaio 2008 sono entrate in vigore il 5 marzo 2008), continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo." (Vedi anche circolare 5 agosto 2009 e circolare 11 dicembre 2009 dalle quali si evince:
per le opere pubbliche strategiche il progetto definitivo deve essere stato avviato entro il 5 marzo 2008;
per le opere pubbliche non strategiche il progetto definitivo deve essere stato avviato entro il 30 giugno 2009 (si consiglia di allegare al progetto documentazione attestante tale condizione);
per le opere dei privati è necessario avere depositato il progetto ai sensi della Legge 25/82 entro il 30 giugno 2009, le varianti, purchè non sostanziali possono essere redatte utilizzando le vecchie normative.
2- I progetti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997 in quanto espressamente previsto dall'art. 2 comma 2 della OPCM 3274/2003
" Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. "
e al punto 5 dalla Delibera Giunta Regionale di approvazione della classificazione sismica n. 852 del 18/6/2003.
3- Varianti di interventi depositati prima del 30/6/2009 nei casi previsti dalla Circolare Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 (pubb. GU del 13-8-09)
Lo prevede l'Art.1 bis della Legge 24 giugno 2009 n. 77 (conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) pubblicata in GU n. 147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 99.
" Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso."
(La Legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.)
Tutti i progetti depositati dopo il 30 giugno 2009 dovranno pertanto essere redatti secondo le indicazioni della nuova normativa.
Ci sono però alcune eccezioni:
1 - I progetti di opere che rientrano nelle ipotesi previste dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 art. 20 comma 3 (convertito con Legge 28/2/08 n. 31 -GU n. 51 del 29-2-08 - SO n.47)
"3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche´ per quelle per le
quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005 (le NTC -D.M. 14 gennaio 2008 sono entrate in vigore il 5 marzo 2008), continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo." (Vedi anche circolare 5 agosto 2009 e circolare 11 dicembre 2009 dalle quali si evince:
per le opere pubbliche strategiche il progetto definitivo deve essere stato avviato entro il 5 marzo 2008;
per le opere pubbliche non strategiche il progetto definitivo deve essere stato avviato entro il 30 giugno 2009 (si consiglia di allegare al progetto documentazione attestante tale condizione);
per le opere dei privati è necessario avere depositato il progetto ai sensi della Legge 25/82 entro il 30 giugno 2009, le varianti, purchè non sostanziali possono essere redatte utilizzando le vecchie normative.
2- I progetti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997 in quanto espressamente previsto dall'art. 2 comma 2 della OPCM 3274/2003
" Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. "
e al punto 5 dalla Delibera Giunta Regionale di approvazione della classificazione sismica n. 852 del 18/6/2003.
3- Varianti di interventi depositati prima del 30/6/2009 nei casi previsti dalla Circolare Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 (pubb. GU del 13-8-09)