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  3. Edilizia - Bastioli (Psi) su proposta di modifica alla legge regionale su catasto di fabbricati non dichiarati e iniziative della provincia in merito

Edilizia - Bastioli (Psi) su proposta di modifica alla legge regionale su catasto di fabbricati non dichiarati e iniziative della provincia in merito

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(Cittadino e Provincia – Perugia 4 ottobre 2012) - “Il 24-03-2011 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale di Perugia –scrive in una mozione il capogruppo socialista Enrico Bastioli  - un Ordine del Giorno presentato dalla 1^ commissione consiliare avente ad oggetto una proposta di modifica alla legge regionale n. 11 del 22.02.2005Il documento faceva propria una mozione presentata da me nel settembre del 2009 e con la quale veniva sollevata la problematica relativa all’accertamento in catasto di fabbricati non dichiarati. L’o.d.g. approvato in Consiglio provinciale metteva in risalto alcune incongruenze presenti nella legge regionale in oggetto, soprattutto per quanto concerne la possibilità di costruire piccoli annessi di rimessaggio non ancorati al suolo. Nello specifico il documento impegnava il Presidente e la Giunta provinciale a sollecitare la Regione dell’Umbria affinché modificasse l’art. 34 della a normativa in oggetto prendendo in considerazione la seguente proposta: realizzazione di annessi connessi allo svolgimento dell’attività agricola, delle colture orticole tradizionali delle colture orticole protette o floro/vivaistiche, ecc. o come pertinenza di abitazioni principali, con destinazione d’uso a magazzini, rimessa attrezzi e materiali di uso in agricoltura, rimessa mezzi meccanici agricoli, ricovero animali, ecc. La Proposta modifica alla Legge Regionale è finalizzata a consentire la realizzazione di modesti volumi (definiti) ai quali assegnare funzioni connesse o meno con l’attività agricola e comunque da realizzare nella pertinenza dell’abitazione principale o in una superficie di terreno coltivato. Tale possibilità, da ammettere derogando rispetto a quanto previsto dall’art. 34 commi 3 e 7, dovrà essere condizionata al mantenimento perpetuo della destinazione d’uso ammessa (anche in caso di trasferimento di proprietà) di non estendere a questi la possibilità di incremento di volume e di interventi di ristrutturazione (edilizia o urbanistica) con cambio di destinazione a residenza prevista dall’art. 35. Con la norma attualmente in vigore, il principio del limite minimo di 5 ettari e del possesso de titolo di imprenditore agricolo a titolo professionale per la costruzione di tali annessi, si configura qui come in altri casi come un principio ingiusto e classista, a tutela di chi ha più a scapito di chi è più debole e meno dotato di risorse finanziarie e patrimoni. A seguito di un’interrogazione che sollevava le incongruenze della legge regionale l’assessore competente ha dichiarato che, per quanto di conoscenza degli uffici provinciali, la Regione sta redigendo un Disegno di Legge volto a definire un sistema normativo e di criteri riguardante la perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio. In tale bozza di Disegno di legge si prevede la possibilità di realizzare – per agricoltori amatoriali – manufatti per il rimessaggio delle attrezzature agricole realizzate con strutture di legno semplicemente appoggiate al suolo, prive di strutture fondali fisse. Inoltre si prevede la possibilità di costruire strutture con Superficie Utile Complessiva (SUC) di massimo 15 mq per una superficie pari o superiore a un ettaro e una SUC di massimo 12 mq per superfici comprese tra gli 0.5 e 1 ettaro e che tale costrizione è soggetta a permesso di costruire. A tutt’oggi non è stata presa in considerazione la proposta approvata dal consiglio provinciale il 24-03-2011 sulla base del documento della 1^ commissione. Infine che i Comuni, senza una revisione generale da parte della Regione dei regolamenti urbanistici, nulla possono autorizzare in merito alla costruzione di quanto sopra esposto, con gravi disagi da parte dei cittadini”. Per questo Bastioli  invita il Presidente e la Giunta Provinciale “a verificare in maniera ufficiale con la Regione l’iter e le novità presenti nel nuovo Disegno di Legge, così come illustrato dall’assessore competente in sede di Consiglio Provinciale; adoperarsi affinché il nuovo Disegno di Legge contenga le formulazioni approvate dal consiglio provinciale in data 24-03-2011 e cioè la modifica dell’art. 34 della attuale legge regionale con quanto di seguito proposto: realizzazione di annessi connessi allo svolgimento dell’attività agricola, delle colture orticole tradizionali delle colture orticole protette o floro/vivaistiche, ecc. o come pertinenza di abitazioni principali, con destinazione d’uso a magazzini, rimessa attrezzi e materiali di uso in agricoltura, rimessa mezzi meccanici agricoli, ricovero animali, ecc. La Proposta modifica alla Legge Regionale è finalizzata a consentire la realizzazione di modesti volumi (definiti) ai quali assegnare funzioni connesse o meno con l’attività agricola e comunque da realizzare nella pertinenza dell’abitazione principale o in una superficie di terreno coltivato. Tale possibilità, da ammettere derogando rispetto a quanto previsto dall’art. 34 commi 3 e 7, dovrà essere condizionata al mantenimento perpetuo della destinazione d’uso ammessa (anche in caso di trasferimento di proprietà) di non estendere a questi la possibilità di incremento di volume e di interventi di ristrutturazione (edilizia o urbanistica) con cambio di destinazione a residenza prevista dall’art. 35; farsi comunque promotori di una iniziativa che sostenga con forza la proposta di inserire nel Disegno di Legge una revisione delle normative urbanistiche che autorizzi, a beneficio di agricoltori “amatoriali” titolari di appezzamenti al di sotto dei 5 ettari, orticoltori, ecc., la realizzazione di strutture non impattanti, con limitate dimensioni e volumetrie, perlopiù ancorate al suolo e rimovibili una volta cessata l’attività che ne ha giustificato la costruzione e in ogni caso non convertibili in strutture con altre funzioni e destinazioni per le quali se ne è chiesta l’autorizzazione a costruire”.

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modificato il 26/01/2021

(Cittadino e Provincia – Perugia 4 ottobre 2012) - “Il 24-03-2011 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale di Perugia –scrive in una mozione il capogruppo socialista Enrico Bastioli  - un Ordine del Giorno presentato dalla 1^ commissione consiliare avente ad oggetto una proposta di modifica alla legge regionale n. 11 del 22.02.2005Il documento faceva propria una mozione presentata da me nel settembre del 2009 e con la quale veniva sollevata la problematica relativa all’accertamento in catasto di fabbricati non dichiarati. L’o.d.g. approvato in Consiglio provinciale metteva in risalto alcune incongruenze presenti nella legge regionale in oggetto, soprattutto per quanto concerne la possibilità di costruire piccoli annessi di rimessaggio non ancorati al suolo. Nello specifico il documento impegnava il Presidente e la Giunta provinciale a sollecitare la Regione dell’Umbria affinché modificasse l’art. 34 della a normativa in oggetto prendendo in considerazione la seguente proposta: realizzazione di annessi connessi allo svolgimento dell’attività agricola, delle colture orticole tradizionali delle colture orticole protette o floro/vivaistiche, ecc. o come pertinenza di abitazioni principali, con destinazione d’uso a magazzini, rimessa attrezzi e materiali di uso in agricoltura, rimessa mezzi meccanici agricoli, ricovero animali, ecc. La Proposta modifica alla Legge Regionale è finalizzata a consentire la realizzazione di modesti volumi (definiti) ai quali assegnare funzioni connesse o meno con l’attività agricola e comunque da realizzare nella pertinenza dell’abitazione principale o in una superficie di terreno coltivato. Tale possibilità, da ammettere derogando rispetto a quanto previsto dall’art. 34 commi 3 e 7, dovrà essere condizionata al mantenimento perpetuo della destinazione d’uso ammessa (anche in caso di trasferimento di proprietà) di non estendere a questi la possibilità di incremento di volume e di interventi di ristrutturazione (edilizia o urbanistica) con cambio di destinazione a residenza prevista dall’art. 35. Con la norma attualmente in vigore, il principio del limite minimo di 5 ettari e del possesso de titolo di imprenditore agricolo a titolo professionale per la costruzione di tali annessi, si configura qui come in altri casi come un principio ingiusto e classista, a tutela di chi ha più a scapito di chi è più debole e meno dotato di risorse finanziarie e patrimoni. A seguito di un’interrogazione che sollevava le incongruenze della legge regionale l’assessore competente ha dichiarato che, per quanto di conoscenza degli uffici provinciali, la Regione sta redigendo un Disegno di Legge volto a definire un sistema normativo e di criteri riguardante la perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio. In tale bozza di Disegno di legge si prevede la possibilità di realizzare – per agricoltori amatoriali – manufatti per il rimessaggio delle attrezzature agricole realizzate con strutture di legno semplicemente appoggiate al suolo, prive di strutture fondali fisse. Inoltre si prevede la possibilità di costruire strutture con Superficie Utile Complessiva (SUC) di massimo 15 mq per una superficie pari o superiore a un ettaro e una SUC di massimo 12 mq per superfici comprese tra gli 0.5 e 1 ettaro e che tale costrizione è soggetta a permesso di costruire. A tutt’oggi non è stata presa in considerazione la proposta approvata dal consiglio provinciale il 24-03-2011 sulla base del documento della 1^ commissione. Infine che i Comuni, senza una revisione generale da parte della Regione dei regolamenti urbanistici, nulla possono autorizzare in merito alla costruzione di quanto sopra esposto, con gravi disagi da parte dei cittadini”. Per questo Bastioli  invita il Presidente e la Giunta Provinciale “a verificare in maniera ufficiale con la Regione l’iter e le novità presenti nel nuovo Disegno di Legge, così come illustrato dall’assessore competente in sede di Consiglio Provinciale; adoperarsi affinché il nuovo Disegno di Legge contenga le formulazioni approvate dal consiglio provinciale in data 24-03-2011 e cioè la modifica dell’art. 34 della attuale legge regionale con quanto di seguito proposto: realizzazione di annessi connessi allo svolgimento dell’attività agricola, delle colture orticole tradizionali delle colture orticole protette o floro/vivaistiche, ecc. o come pertinenza di abitazioni principali, con destinazione d’uso a magazzini, rimessa attrezzi e materiali di uso in agricoltura, rimessa mezzi meccanici agricoli, ricovero animali, ecc. La Proposta modifica alla Legge Regionale è finalizzata a consentire la realizzazione di modesti volumi (definiti) ai quali assegnare funzioni connesse o meno con l’attività agricola e comunque da realizzare nella pertinenza dell’abitazione principale o in una superficie di terreno coltivato. Tale possibilità, da ammettere derogando rispetto a quanto previsto dall’art. 34 commi 3 e 7, dovrà essere condizionata al mantenimento perpetuo della destinazione d’uso ammessa (anche in caso di trasferimento di proprietà) di non estendere a questi la possibilità di incremento di volume e di interventi di ristrutturazione (edilizia o urbanistica) con cambio di destinazione a residenza prevista dall’art. 35; farsi comunque promotori di una iniziativa che sostenga con forza la proposta di inserire nel Disegno di Legge una revisione delle normative urbanistiche che autorizzi, a beneficio di agricoltori “amatoriali” titolari di appezzamenti al di sotto dei 5 ettari, orticoltori, ecc., la realizzazione di strutture non impattanti, con limitate dimensioni e volumetrie, perlopiù ancorate al suolo e rimovibili una volta cessata l’attività che ne ha giustificato la costruzione e in ogni caso non convertibili in strutture con altre funzioni e destinazioni per le quali se ne è chiesta l’autorizzazione a costruire”.

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modificato il 26/01/2021
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