Leonelli "La riforma dell'Ente ci riporterebbe indietro di 60 anni. I nostri predecessori mai avrebbero rinunciato alla democrazia"
(Cittadino e Provincia – Perugia, 16 giugno ’12) - Presso gli sportelli della Provincia di Perugia nelle sedi di Perugia, Umbertide e Città di Castello è attivo da aprile il servizio di mediazione civile e commerciale, che è una valida ed efficace alternativa rispetto alle classiche aule del tribunale per la soluzione delle liti. In quest’ottica, la Provincia di Perugia, tra le prime in Italia, in collaborazione con la associazione per la soluzione delle controversie “As-connet” e la società “Juribit srl”, ha attivato punti informativi nelle sedi di Perugia, Città di Castello, Umbertide che sono in grado di informare i cittadini sulle prerogative di questo istituto. Si tratta di un’iniziativa – secondo la presidenza della Provincia di Perugia - che si muove nella direzione di un decentramento dei servizi dell’Ente che sia sempre più di supporto ai cittadini nella loro vita quotidiana. E’ un’iniziativa che vuole essere anche di sostegno ai piccoli comuni che non sono in grado di svolgere determinate funzioni e che complessivamente va ad alleggerire anche il peso burocratico poggiato sulle spalle di una giustizia già di per sé provata. I mediatori sono presenti a Perugia (in piazza Italia, 11) il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 17.30; a Città di Castello il mercoledì dalle 15 alle 17 (in via Martiri della Libertà, 20); ad Umbertide il lunedì dalle 15 alle 17 (in piazza Michelangelo, 21/A). La mediazione è un procedimento volontario di negoziazione che si svolge con l’aiuto del mediatore terzo ed imparziale che ha lo scopo di raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti, al fine di mantenere rapporti stabili e duraturi anche per il futuro. L’obiettivo principale è quello di offrire al cittadino uno strumento semplice e veloce di risoluzione dei conflitti, in tempi brevi (quattro mesi) e costi certi, riducendo allo stesso tempo il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia. La mediazione può essere facoltativa (su scelta dalle parti), delegata (quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, le invita a tentare la mediazione), obbligatoria (quando per poter agire davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione). La mediazione è obbligatoria nelle controversie in materia di condominio, risarcimento danni da circolazione veicoli/natanti, diritti relativi alla proprietà immobiliare, divisione e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione si avvia con una richiesta contenente l’indicazione dell’organismo di mediazione, delle parti, della pretesa e delle relative ragioni. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione bonaria della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa titolo esecutivo (acquista la stessa efficacia della sentenza definitiva). Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà ritenere giustificata la mancata partecipazione alla mediazione solo per giusto motivo. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di quattro mesi mentre ogni causa civile richiede tempi molto più lunghi. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale, quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria. Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione e utilizzare questo istituto anche se un precedente tentativo è fallito. Il mediatore non è un giudice, nè un arbitro, non emette decisioni, ma ha solo il compito di fare accordare le parti sulla base di quella che è la loro volontà. Il costo del procedimento di mediazione è sempre predeterminato sulla base del tariffario approvato dal ministero della Giustizia. Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
Com12039.RB
(Cittadino e Provincia – Perugia, 16 giugno ’12) - Presso gli sportelli della Provincia di Perugia nelle sedi di Perugia, Umbertide e Città di Castello è attivo da aprile il servizio di mediazione civile e commerciale, che è una valida ed efficace alternativa rispetto alle classiche aule del tribunale per la soluzione delle liti. In quest’ottica, la Provincia di Perugia, tra le prime in Italia, in collaborazione con la associazione per la soluzione delle controversie “As-connet” e la società “Juribit srl”, ha attivato punti informativi nelle sedi di Perugia, Città di Castello, Umbertide che sono in grado di informare i cittadini sulle prerogative di questo istituto. Si tratta di un’iniziativa – secondo la presidenza della Provincia di Perugia - che si muove nella direzione di un decentramento dei servizi dell’Ente che sia sempre più di supporto ai cittadini nella loro vita quotidiana. E’ un’iniziativa che vuole essere anche di sostegno ai piccoli comuni che non sono in grado di svolgere determinate funzioni e che complessivamente va ad alleggerire anche il peso burocratico poggiato sulle spalle di una giustizia già di per sé provata. I mediatori sono presenti a Perugia (in piazza Italia, 11) il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 17.30; a Città di Castello il mercoledì dalle 15 alle 17 (in via Martiri della Libertà, 20); ad Umbertide il lunedì dalle 15 alle 17 (in piazza Michelangelo, 21/A). La mediazione è un procedimento volontario di negoziazione che si svolge con l’aiuto del mediatore terzo ed imparziale che ha lo scopo di raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti, al fine di mantenere rapporti stabili e duraturi anche per il futuro. L’obiettivo principale è quello di offrire al cittadino uno strumento semplice e veloce di risoluzione dei conflitti, in tempi brevi (quattro mesi) e costi certi, riducendo allo stesso tempo il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia. La mediazione può essere facoltativa (su scelta dalle parti), delegata (quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, le invita a tentare la mediazione), obbligatoria (quando per poter agire davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione). La mediazione è obbligatoria nelle controversie in materia di condominio, risarcimento danni da circolazione veicoli/natanti, diritti relativi alla proprietà immobiliare, divisione e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione si avvia con una richiesta contenente l’indicazione dell’organismo di mediazione, delle parti, della pretesa e delle relative ragioni. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione bonaria della controversia. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa titolo esecutivo (acquista la stessa efficacia della sentenza definitiva). Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà ritenere giustificata la mancata partecipazione alla mediazione solo per giusto motivo. Il procedimento di mediazione ha una durata massima di quattro mesi mentre ogni causa civile richiede tempi molto più lunghi. La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale, quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria. Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione e utilizzare questo istituto anche se un precedente tentativo è fallito. Il mediatore non è un giudice, nè un arbitro, non emette decisioni, ma ha solo il compito di fare accordare le parti sulla base di quella che è la loro volontà. Il costo del procedimento di mediazione è sempre predeterminato sulla base del tariffario approvato dal ministero della Giustizia. Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.
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