LINEE GUIDA PER PRESENTAZIONE PREAVVISI SCRITTI E AUTORIZZAZIONI
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale degli elenchi di opere di minore rilevanza con D.G.R. 167 del 2/2/2012 per le quali necessita presentare deposito ai sensi dell’art. 10 LR 5/2010 anziché richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8, si ritiene necessario fornire le seguenti linee guida per la definizione di tali situazioni :
La Regione con DGR 165/2012 ha definito nuovi Gruppi e Categorie, con DGR 167/2012 ha definito l’elenco di minore rilevanza e con DGR 171/2012 sono state definite le percentuali di controllo per le varie categorie in maniera diversificata per le autorizzazioni e per i depositi;
I progetti presentati ai sensi dell’art. 10 LR 5/2010 prevedono il rilascio di attestato di deposito che autorizza all’inizio dei lavori e contestualmente viene applicata la procedura di estrazione a campione per il controllo del progetto e del cantiere con le percentuali indicate nella DGR 171/2012, i progetti presentati ai sensi dell’art. 8 prevedono invece il rilascio dell’autorizzazione prima dell’inizio dei lavori, viene comunque applicata la procedura di estrazione a campione per il controllo in cantiere con percentuali variabili e diverse da quelle previste per i depositi;
Per quanto sopra esposto si ritiene che le casistiche che prevedono il semplice deposito non possono essere confuse e inglobate nei progetti che prevedono il rilascio di autorizzazione in quanto tale procedura comporterebbe il mancato rispetto delle percentuali di controllo previste dalla DGR 171/2012 e chiaramente per un unico progetto non è possibile rilasciare una autorizzazione e contemporaneamente un attestato di deposito;
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.P.R. 380/2001 i Comuni sono inotre tenuti a tenere un registro delle autorizzazioni e pertanto riunire nello stessa pratica opere oggetto di autorizzazione e deposito porterebbe a pericolose e contraddittorie sovrapposizioni di adempimenti che potrebbero ingenerare ambiguità nell’oggetto dei lavori autorizzati o depositati rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi urbanistici.
Ne consegue che in tali casi devono essere necessariamente presentati progetti separati per le opere da autorizzare e quelle da depositare indicate nella DGR 167/2012.
Per quanto riguarda i progetti già presentati che comprendono edifici da autorizzare e opere che dovrebbero essere semplicemente depositate è necessario che venga regolarizzata la documentazione mediante richiesta di scorporo della parte non oggetto di autorizzazione e presentazione di nuovo progetto a deposito per i lavori stralciati, per eventuali versamenti eseguiti in eccesso potrà essere richiesto il rimborso mentre per la parte a deposito dovranno essere corrisposti i previsti rimborsi forfettari.
LINEE GUIDA PER PRESENTAZIONE PREAVVISI SCRITTI E AUTORIZZAZIONI
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale degli elenchi di opere di minore rilevanza con D.G.R. 167 del 2/2/2012 per le quali necessita presentare deposito ai sensi dell’art. 10 LR 5/2010 anziché richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8, si ritiene necessario fornire le seguenti linee guida per la definizione di tali situazioni :
La Regione con DGR 165/2012 ha definito nuovi Gruppi e Categorie, con DGR 167/2012 ha definito l’elenco di minore rilevanza e con DGR 171/2012 sono state definite le percentuali di controllo per le varie categorie in maniera diversificata per le autorizzazioni e per i depositi;
I progetti presentati ai sensi dell’art. 10 LR 5/2010 prevedono il rilascio di attestato di deposito che autorizza all’inizio dei lavori e contestualmente viene applicata la procedura di estrazione a campione per il controllo del progetto e del cantiere con le percentuali indicate nella DGR 171/2012, i progetti presentati ai sensi dell’art. 8 prevedono invece il rilascio dell’autorizzazione prima dell’inizio dei lavori, viene comunque applicata la procedura di estrazione a campione per il controllo in cantiere con percentuali variabili e diverse da quelle previste per i depositi;
Per quanto sopra esposto si ritiene che le casistiche che prevedono il semplice deposito non possono essere confuse e inglobate nei progetti che prevedono il rilascio di autorizzazione in quanto tale procedura comporterebbe il mancato rispetto delle percentuali di controllo previste dalla DGR 171/2012 e chiaramente per un unico progetto non è possibile rilasciare una autorizzazione e contemporaneamente un attestato di deposito;
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.P.R. 380/2001 i Comuni sono inotre tenuti a tenere un registro delle autorizzazioni e pertanto riunire nello stessa pratica opere oggetto di autorizzazione e deposito porterebbe a pericolose e contraddittorie sovrapposizioni di adempimenti che potrebbero ingenerare ambiguità nell’oggetto dei lavori autorizzati o depositati rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi urbanistici.
Ne consegue che in tali casi devono essere necessariamente presentati progetti separati per le opere da autorizzare e quelle da depositare indicate nella DGR 167/2012.
Per quanto riguarda i progetti già presentati che comprendono edifici da autorizzare e opere che dovrebbero essere semplicemente depositate è necessario che venga regolarizzata la documentazione mediante richiesta di scorporo della parte non oggetto di autorizzazione e presentazione di nuovo progetto a deposito per i lavori stralciati, per eventuali versamenti eseguiti in eccesso potrà essere richiesto il rimborso mentre per la parte a deposito dovranno essere corrisposti i previsti rimborsi forfettari.