Si fanno più intensi i controlli della Polizia provinciale sul lago
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 9 agosto ’13 – Tenuto conto dei valori di portata registrati presso le stazioni idrometriche del comprensorio provinciale, che evidenziano allo stato attuale uno stato di criticità per alcuni corsi d’acqua in relazione alle portate di deflusso minimo vitale, il presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi ha emesso un’ordinanza per limitare gli attingimenti che entrerà in vigore alle ore 24 di lunedì 12 agosto ’13. Di seguito il testo della stessa ordinanza contenente l’elenco dei corsi d’acqua interessati dal provvedimento.
ORDINANZA N. 1 DEL 09 agosto 2013
Prot. n. 333938 del 09/08/2013
CONSIDERATO che la scrivente amministrazione, ai sensi del R.D. 1775/33 rilascia licenze annuali di attingimento da acqua pubblica e che inoltre, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 3/99, è competente in materia di rilascio di grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche dai corpi idrici di pertinenza del comprensorio provinciale;
VISTO l’art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno – PS2;
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 14.04.2011 del Presidente della Provincia di Perugia riguardante disposizioni generali sugli attingimenti e particolari per quelli effettuati dal Lago Trasimeno in applicazione dell’art. 18 del PS2 sopra richiamato valida fino a revoca della stessa;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1 dicembre 2009 n. 357 e tenuto conto dei valori di deflusso minimo vitale che sono stati adottati nel piano a titolo di riferimento operativo;
PREMESSO che con deliberazione del 14.02.2011 n. 131 la Giunta Regionale ha stabilito l’istituzione di un gruppo di lavoro presso le Province di Perugia e Terni per dare corso alle misure del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, con particolare riguardo all’approfondimento ed alla definizione del deflusso minimo vitale in tutto il reticolo idrografico;
TENUTO CONTO dei valori di portata registrati presso le stazioni idrometriche del comprensorio provinciale, che evidenziano allo stato attuale uno stato di criticità per alcuni corsi d’acqua in relazione alle portate di deflusso minimo vitale;
CONSIDERATO che in data 08.08.2013 l’Amministrazione Provinciale ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria agricola, la Regione Umbria e l'Ente Acque Umbre e Toscane riguardante gli attingimenti della corrente stagione irrigua;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n.15/2008;
VISTA la D.D. n. 3257/2013;
VISTI gli esiti della riunione del tavolo tecnico-istituzionale del 08.08.2013;
1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) dai corpi idrici del comprensorio provinciale, ad esclusione del Lago Trasimeno ed immissari (vedi ordinanza n.1/2011), a:
· coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria, ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
· coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
· coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;
secondo i divieti riportati nella schema seguente:
Corso d’acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m. 100
|
Giorni Festivi |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, Nera ed affluenti, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere |
dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
Restanti tratti e corsi d’acqua
|
dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 00,00 alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 00,00 alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
intera giornata |
Restanti corpi idrici sotterranei |
dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
intera giornata |
invasi e laghetti |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
2. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m. 100 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corso d’acqua a quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui al punto precedente, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai “restanti corpi idrici sotterranei”.
3. Di escludere dai divieti di cui al punto 1:
- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell’Ambiente.
La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno lunedì 12 agosto c.a. alle ore 24 del 30 settembre 2013, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.
A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà, ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008 (*), la sanzione amministrativa pecuniaria da €.200,00 ad €. 2.000,00.
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare le norme della presente Ordinanza.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Umbria, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di controllo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Perugia, 09/08/2013
IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
_________________________________
(*) Art. 46 (Sanzioni amministrative). 1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
… ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia; …
AMB13024.ET
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 9 agosto ’13 – Tenuto conto dei valori di portata registrati presso le stazioni idrometriche del comprensorio provinciale, che evidenziano allo stato attuale uno stato di criticità per alcuni corsi d’acqua in relazione alle portate di deflusso minimo vitale, il presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi ha emesso un’ordinanza per limitare gli attingimenti che entrerà in vigore alle ore 24 di lunedì 12 agosto ’13. Di seguito il testo della stessa ordinanza contenente l’elenco dei corsi d’acqua interessati dal provvedimento.
ORDINANZA N. 1 DEL 09 agosto 2013
Prot. n. 333938 del 09/08/2013
CONSIDERATO che la scrivente amministrazione, ai sensi del R.D. 1775/33 rilascia licenze annuali di attingimento da acqua pubblica e che inoltre, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 3/99, è competente in materia di rilascio di grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche dai corpi idrici di pertinenza del comprensorio provinciale;
VISTO l’art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno – PS2;
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 14.04.2011 del Presidente della Provincia di Perugia riguardante disposizioni generali sugli attingimenti e particolari per quelli effettuati dal Lago Trasimeno in applicazione dell’art. 18 del PS2 sopra richiamato valida fino a revoca della stessa;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1 dicembre 2009 n. 357 e tenuto conto dei valori di deflusso minimo vitale che sono stati adottati nel piano a titolo di riferimento operativo;
PREMESSO che con deliberazione del 14.02.2011 n. 131 la Giunta Regionale ha stabilito l’istituzione di un gruppo di lavoro presso le Province di Perugia e Terni per dare corso alle misure del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, con particolare riguardo all’approfondimento ed alla definizione del deflusso minimo vitale in tutto il reticolo idrografico;
TENUTO CONTO dei valori di portata registrati presso le stazioni idrometriche del comprensorio provinciale, che evidenziano allo stato attuale uno stato di criticità per alcuni corsi d’acqua in relazione alle portate di deflusso minimo vitale;
CONSIDERATO che in data 08.08.2013 l’Amministrazione Provinciale ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria agricola, la Regione Umbria e l'Ente Acque Umbre e Toscane riguardante gli attingimenti della corrente stagione irrigua;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n.15/2008;
VISTA la D.D. n. 3257/2013;
VISTI gli esiti della riunione del tavolo tecnico-istituzionale del 08.08.2013;
1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) dai corpi idrici del comprensorio provinciale, ad esclusione del Lago Trasimeno ed immissari (vedi ordinanza n.1/2011), a:
· coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria, ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
· coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
· coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;
secondo i divieti riportati nella schema seguente:
Corso d’acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m. 100
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Giorni Festivi |
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, Nera ed affluenti, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere |
dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
Restanti tratti e corsi d’acqua
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dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 00,00 alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 00,00 alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
intera giornata |
Restanti corpi idrici sotterranei |
dalle ore 00,00 fino alle ore 19,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
intera giornata |
invasi e laghetti |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
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dalle ore 12,00 alle ore 17,00 |
2. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m. 100 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corso d’acqua a quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui al punto precedente, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai “restanti corpi idrici sotterranei”.
3. Di escludere dai divieti di cui al punto 1:
- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell’Ambiente.
La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno lunedì 12 agosto c.a. alle ore 24 del 30 settembre 2013, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.
A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà, ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008 (*), la sanzione amministrativa pecuniaria da €.200,00 ad €. 2.000,00.
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare le norme della presente Ordinanza.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Umbria, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di controllo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Perugia, 09/08/2013
IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
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(*) Art. 46 (Sanzioni amministrative). 1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
… ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia; …
AMB13024.ET