La materia dell’energia: la competenza regionale alla luce del riparto costituzionale e degli obiettivi dell’Europa
A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti
La materia dell’energia sta dominando il dibattito contemporaneo essendo diventata protagonista anche delle strategie di governo del territorio e quindi di grandissima rilevanza per gli enti pubblici.
Spesso però l’attenzione mirata alle normative locali impedisce di avere una visione corretta del sistema normativo che dall’Europa scende fino ai nostri territori con efficacia così rilevante per le scelte che i comuni devono affrontare. Diviene quindi utile fornire un quadro generale sulle fonti del diritto dell’Energia, oggi declinato sempre di più verso le energie rinnovabili (FER), e sul ruolo che svolgono le Regioni in tale materia, avendo riguardo al criterio di riparto, nell’esercizio delle diverse potestà legislative e regolamentare, vigente nel nostro sistema costituzionale ed agli obiettivi ambiziosi che, proprio in questa materia, si prefigge l’ordinamento unionale.
L’assetto normativo si struttura attraverso una serie di fonti nazionali, sovranazionali, regionali e locali che devono essere correttamente interpretate ed applicate al fine di garantire un'adeguata ponderazione degli interessi territoriali, produttivi, paesaggistici, ambientali, biologici, della salute umana e della generale sicurezza territoriale, afferenti la produzione di FER:
- Articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Disposizioni specifiche:
- sicurezza dell'approvvigionamento: articolo 122 TFUE;
- reti energetiche: articoli da 170 a 172 TFUE;
- carbone: il protocollo 37 chiarisce le conseguenze finanziarie derivanti dalla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 2002;
- energia nucleare: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) costituisce la base giuridica per la maggior parte delle azioni intraprese dall'UE nel campo dell'energia nucleare.
Altre disposizioni che incidono sulla politica energetica:
- mercato interno dell'energia: articolo 114 TFUE;
- strategia energetica esterna: articoli da 216 a 218 TFUE.
- la Direttiva UE RED II 2018/2001 la quale dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32%.
- Tutta la normativa europea sul New Green Deal e le strategie in materia energetica;
- la Convenzione sulla biodiversità;
- la Convenzione di Faro;
- la Convenzione di Aarhus,
- la Convenzione Europea sul Paesaggio;
- l'art. 2 della Costituzione;
- l'art. 3 co.2 della Costituzione
- l’art. 9 della Costituzione;
- l’art. 41 della Costituzione;
- l’art. 43 della Costituzione
- l'art. 117 della Costituzione
- l’art.12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011 che ha recepito, quali norme di pari grado, le linee guida nazionali di cui al D.M. 10.9.2010;
- il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006),.
Al fine di comprendere il ruolo delle Regioni in subiecta materia, nell’ambito dell’articolato quadro normativo, occorre muovere dall’analisi costituzionale delle disposizioni che ripartiscono la potestà legislativa e regolamentare tra Enti territoriali.
In particolare, la riforma attuata con la legge costituzionale 3/2001 ha novellato il titolo V della Carta fondamentale ed in particolare l’art. 117 Cost, riscrivendo la modalità di ripartizione dell’esercizio del potere legislativo e prevedendo materia specifiche in cui lo Stato legifera in via esclusiva e materie in cui la competenza legislativa è ripartita in via concorrente tra Stato e Regione, come nel caso dell’Energia.
Art. 117 Cost:
“Co.1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Co.3 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: …produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
La potestà legislativa in materia di energia, dunque, spetta anche alle Regioni sulla base di una cornice normativa dettata in punto di principi fondamentali dal legislatore statale.
Il sistema delle competenze normative nelle materie concorrenti è completato poi dai poteri regolamentari, così declinati:
STATO: Emana i regolamenti nelle materie di sua competenza esclusiva, salva la possibilità di delega alle regioni;
REGIONI: Possono regolamentare ogni altra materia ricompresa al di fuori di quelle a legislazione esclusiva specialmente; se afferente alla potestà di natura concorrente
COMUNI – PROVINCE – CITTA' METROPOLITANE: Possono regolamentare l’organizzazione e il funzionamento delle materie concorrenti all'interno delle competenze loro attribuite.
I tre vincoli che accomunano Stato e Regioni nel legiferare sono:
- Il rispetto della Costituzione;
- Il rispetto dell’ordinamento unionale;
- Il rispetto degli obblighi internazionali.
Le regioni sono dunque chiamate, in solido con lo Stato, all'ottenimento degli obiettivi vincolanti previsti per il 2020 dall'Unione Europea.
In particolare, l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 13 prevede:
"... Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione .. della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati".
Con il decreto ministeriale 15 marzo 2012 (cd. decreto Burden Sharing) il Ministero dello sviluppo economico ha finalmente varato la suddivisione a livello regionale degli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Tale suddivisione in ogni caso dovrà rispettare un criterio di equa ripartizione delle fonti di energia rinnovabili, e quindi dell’installazione di impianti FER, su tutto il territorio nazionale, in applicazione anche del principio costituzionale di eguaglianza che assume carattere precettivo. Ad ogni Regione e Provincia autonoma viene assegnata una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale – al 2020 – del 17% del consumo finale lordo.
Le Regioni sono state dunque chiamate ad adeguare le proprie norme in materia di fonti rinnovabili in modo tale da raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal decreto.
Questi obiettivi, oggi implementati e rafforzati a seguito della sottoscrizione dell’accordo di Parigi e di tutte le scelte energetiche unionali connesse al Green Deal Europeo, prevedono di rendere le politiche dell'UE in materia di ambiente, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Il recepimento in Italia degli obiettivi citati passa attraverso il PNIEC, il PNRR ed il PTE, come Piani di carattere generale che regolamentano gli investimenti e stabiliscono le coordinate per la transizione energetica del Paese, ma comunque il dato che rimane è che l’attuazione concreta di quegli obiettivi nel territorio nazionale poggia su un dovere di equa ripartizione del debito energetico sulle singole Regioni e, di riflesso, nei diversi Comuni. Ciò che resta è infatti il principio del Burden Sharing, inteso come ripartizione degli oneri, che prima ancora di discendere dall’ordinamento unionale trova riparo, come detto, nell’art. 3 Cost.
La sfida degli Enti locali, e non solo delle Regioni ma anche degli Enti d’area vasta come le Provincie e di quelli maggiormente prossimi al cittadino e al territorio come i Comuni, in omaggio anche alla sussidiarietà costituzionale, è quella di scendere, in chiave lenticolare ed analitica, a regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze, da un lato il fabbisogno di energia alternativa ( a per questo aspetto si rinvia al Piano Energetico Regionale, ove approvato) e dall’altro il rapporto tra la quota parte di debito energetico gravante sulla singola Regione e l’estensione, la conformazione, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché il bacino di utenza presente nel territorio regionale.