L’installazione di pannelli fotovoltaici su coperture
Interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali atti di assenso. Le aree e gli immobili vincolati, e quelli ricadenti nei centri storici. Compatibilità, limitazioni e divieti. A cura dell'Avvocato Marco Luigi Marchetti.
L’installazione di pannelli su edifici ovvero su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è disciplinata dal comma 5 dell’art. 7bis del D.Lgs 28/2011, così come modificato dall'art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022, il quale prevede che: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.”
Circa l’inserimento di pannelli su edifici situati nei centri storici, zone A, ovvero nell’ipotesi di vincoli paesaggistici, si applica quanto disposto dal D.L “Energia” n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2022,
Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato infatti ulteriormente modificato prevedendo che:
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
La ricostruzione normativa permette quindi di individuare un triplice fronte cui ricondurre il tema oggetto di studio:
1. In generale, l’installazione di pannelli fotovoltaici su coperture è annoverabile dal punto di vista edilizio-urbanistico come intervento di manutenzione ordinaria non subordinabile ad atti di assenso, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica.
2. l’autorizzazione è invece necessaria nell’ipotesi di impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
3. nell’ipotesi di edifici situati all’interno di centri storici in caso di vincolo di cui all’art. 136 co.1 lett. c) l’installazione è possibile solo nell’ipotesi di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, e ferma rimanendo la necessità di autorizzazione paesaggistica
Resta da chiarire l’interpretazione della parte finale dell’inciso normativo sopracitato ove si eccettuano le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Stante la costruzione della disposizione che apre alla possibilità di installazione anche in caso di vincolo e nei centri storici, ma con le limitazioni sopra descritte, la frase di chiusura, a parere di chi scrive, non può che essere interpretata ritenendo che la citata apertura sia destinata ad arretrare in caso di coperture rappresentative dei materiali della tradizione locale. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad ammettere l’installazione su quelle coperture, dotate di particolare caratura storico-architettonica, addirittura senza autorizzazione paesaggistica. Ed invero l’espressione “eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale” non deve indurre in errore portando a ritenere che quest’ultima ipotesi costituisca deroga, in senso favorevole al privato, rispetto ai disposti precedenti. In realtà quella deroga non può che essere pensata in senso limitativo, vietando ab origine interventi che compromettano coperture dotate delle caratteristiche estetiche e architettoniche riconducibili alla tradizione locale.