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In seguito all’emanazione del d.lgs. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico che viene garantito in due modi: l’accesso civico (art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013) per gli atti a pubblicazione obbligatoria e l’accesso civico generalizzato, cosiddetto F.O.I.A. – Freedom of Information Act – (art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013) per atti, informazioni e documenti ulteriori.
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta deve indicare precisamente i documenti, i dati e le informazioni richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo responsabiletrasparenza@provincia.perugia.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo provincia.perugia@postacert.umbria.it
- tramite fax al n. 075 3681869
- direttamente presso lo Sportello del Cittadino di Perugia
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne informa il richiedente indicando, anche in questo caso, il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Che cos'è
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione e va indirizzata all’U.R.P o direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei soli costi di riproduzione.
La richiesta deve indicare precisamente i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata direttamente presso lo Sportello del Cittadino di Perugia oppure inviata con allegato un documento di riconoscimento:
- all’indirizzo di posta elettronica urprov@provincia.perugia.it;
- all’indirizzo PEC sportellodelcittadino@pec.provincia.perugia.it;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata del dirigente dell’ufficio che detiene i dati;
- tramite fax al n. 075 3681869
Limiti
L’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico possa essere rifiutato nel caso in cui posa comportare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici o per salvaguardare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.
Il procedimento
Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia valuta l’ammissibilità della richiesta. Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi di terzi, ne viene data comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono presentare una eventuale e motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, comunicato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso fino a un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.
Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
Ritardo o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Tale termine resta sospeso 10 giorni nel caso in cui il R.P.C.T. ritenga necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico o di accesso civico generalizzato il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
In seguito all’emanazione del d.lgs. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico che viene garantito in due modi: l’accesso civico (art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013) per gli atti a pubblicazione obbligatoria e l’accesso civico generalizzato, cosiddetto F.O.I.A. – Freedom of Information Act – (art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013) per atti, informazioni e documenti ulteriori.
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta deve indicare precisamente i documenti, i dati e le informazioni richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo responsabiletrasparenza@provincia.perugia.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo provincia.perugia@postacert.umbria.it
- tramite fax al n. 075 3681869
- direttamente presso lo Sportello del Cittadino di Perugia
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne informa il richiedente indicando, anche in questo caso, il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Che cos'è
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione e va indirizzata all’U.R.P o direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei soli costi di riproduzione.
La richiesta deve indicare precisamente i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata direttamente presso lo Sportello del Cittadino di Perugia oppure inviata con allegato un documento di riconoscimento:
- all’indirizzo di posta elettronica urprov@provincia.perugia.it;
- all’indirizzo PEC sportellodelcittadino@pec.provincia.perugia.it;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata del dirigente dell’ufficio che detiene i dati;
- tramite fax al n. 075 3681869
Limiti
L’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico possa essere rifiutato nel caso in cui posa comportare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici o per salvaguardare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.
Il procedimento
Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia valuta l’ammissibilità della richiesta. Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi di terzi, ne viene data comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono presentare una eventuale e motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, comunicato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso fino a un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.
Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
Ritardo o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Tale termine resta sospeso 10 giorni nel caso in cui il R.P.C.T. ritenga necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico o di accesso civico generalizzato il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.