Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Si intende per attività complementare quando:
a. le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
b. i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
c. i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
4. Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 06.06.1974, n. 298
D.P.R. 16.09.1977, n. 783
Legge 30.03.1987, n. 132
Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Si intende per attività complementare quando:
a. le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
b. i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
c. i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
4. Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 06.06.1974, n. 298
D.P.R. 16.09.1977, n. 783
Legge 30.03.1987, n. 132
ORARIO DI APERTURA SPORTELLO:
in questo periodo di emergenza sanitaria si riceve solo su appuntamento
CONTATTI
Indirizzo: Via Palermo, 21/C primo piano – 06100 Perugia
Telefono: 075 3681 665
Fax: 075 3681582
E.mail: contoproprio@provincia.perugia.it
Pec: provincia.perugia@postacert.umbria.it
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Si intende per attività complementare quando:
a. le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
b. i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
c. i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
4. Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
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Legge 06.06.1974, n. 298
D.P.R. 16.09.1977, n. 783
Legge 30.03.1987, n. 132
Condizioni necessarie al rilascio di Licenze per il trasporto di cose in conto proprio
Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie e necessita di apposita licenza che viene rilasciata qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta.
Si intende per attività complementare quando:
a. le cose trasportate siano per loro caratteristiche merceologiche attinenti all’attività principale svolta dall’impresa;
b. i veicoli da adibire al trasporto non superino complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell’impresa;
c. i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività svolta.
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, in locazione, detenute per essere elaborate in relazione all’attività svolta ovvero, tenute in deposito in conformità ad un contratto di deposito o di mandato ad acquistare o a vendere.
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
4. Il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (è equiparato ad esso il collaboratore familiare).
VEICOLI CHE NON NECESSITANO DI LICENZA DI TRASPORTO:
- veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore alle 6 t.;
- veicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- veicoli classificati ad uso speciale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 06.06.1974, n. 298
D.P.R. 16.09.1977, n. 783
Legge 30.03.1987, n. 132
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Telefono: 075 3681 665
Fax: 075 3681582
E.mail: contoproprio@provincia.perugia.it
Pec: provincia.perugia@postacert.umbria.it