Stazione appaltante
Procedimenti comuni
Digitalizzazione e sistemi informativi
Affari Generali
Concessione Contributi e Patrocini
Fondazioni e Partenariati
Gestione del Personale
Sanzioni Legale e Contenzioso
Tributi
Gestione Viabilità
Trasporto di Persone
Autoscuole
Studi di Consulenza Automobilistica
Autotrasportatori Conto Proprio
Autotrasportatori Conto Terzi
Centri Istruzione Automobilistica
Scuola Nautica
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Esercizio del potere sostitutivo
Il potere sostitutivo previsto dal c. 9 bis dell’art. 2 l. 241/90 è esercitato dal Segretario Generale previo conferimento delle funzioni di Commissario ad acta da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio Funzioni e ruoli delle Strutture" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 30.04.2019.
Art. 22 – (Avocazione e controllo sostitutivo)
1. Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. Il Presidente, per specifiche ragioni di interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, può sospendere temporaneamente l’esecuzione di atti di competenza del Direttore generale e dei dirigenti.
3. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un dirigente il Presidente può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo della Provincia o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, il Presidente può conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore generale. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia nominato, il Presidente potrà affidare le funzioni di Commissario ad acta al Segretario generale, oppure ad altro dirigente.
4. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta, viene inviato, a scopo di conoscenza, all’organismo indipendente di valutazione, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità.
5. L’avocazione può riguardare anche obiettivi assegnati ai dirigenti con il PEG, nonché atti comportanti la gestione di risorse finanziarie, in tali casi il trasferimento della responsabilità di budget e di procedura verrà attuata con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell’Ente.
Riferimenti normativi
Esercizio del potere sostitutivo
Il potere sostitutivo previsto dal c. 9 bis dell’art. 2 l. 241/90 è esercitato dal Segretario Generale previo conferimento delle funzioni di Commissario ad acta da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio Funzioni e ruoli delle Strutture" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 30.04.2019.
Art. 22 – (Avocazione e controllo sostitutivo)
1. Gli atti di competenza dirigenziale possono essere soggetti ad avocazione solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. Il Presidente, per specifiche ragioni di interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, può sospendere temporaneamente l’esecuzione di atti di competenza del Direttore generale e dei dirigenti.
3. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un dirigente il Presidente può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo della Provincia o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, il Presidente può conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore generale. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia nominato, il Presidente potrà affidare le funzioni di Commissario ad acta al Segretario generale, oppure ad altro dirigente.
4. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta, viene inviato, a scopo di conoscenza, all’organismo indipendente di valutazione, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità.
5. L’avocazione può riguardare anche obiettivi assegnati ai dirigenti con il PEG, nonché atti comportanti la gestione di risorse finanziarie, in tali casi il trasferimento della responsabilità di budget e di procedura verrà attuata con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell’Ente.
Riferimenti normativi