Piani di azioni positive
I Piani di Azioni Positive
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006 (“Codice delle Pari Opportunità”), le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
Si tratta di documenti programmatici mirati ad introdurre azioni positive all’interno del contesto organizzativo e di lavoro che deve assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Definizione di Azione Positiva
Misura volta alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, al fine di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro (art. 42 D. Lgs. 198/2006)
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra donne e uomini. Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta e “temporanee”, in quanto necessarie fintanto si rilevi una disparità di trattamento tra donne e uomini. Compensano gli svantaggi derivanti dalle discriminazioni sostanziali esistenti
Procedura
Gli organi di vertice dell’ Amministrazione predispongono i Piani di durata triennale a seguito delle consultazioni di:
- C.U.G., Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- R.S.U., ovvero organismi di rappresentanza dei lavoratori
- Consigliera di Parità competente territorialmente
Sanzioni in caso di mancato adempimento:
Blocco delle assunzioni di nuovo personale compreso quello appartenente alle categorie protette (art. 48 D. Lgs. 198/2006 - Art. 6 Comma 6 D. Lgs. 165/2001).
Riferimenti normativi
- art 3 Costituzione della Repubblica italiana
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (principio di parità formale)
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (principio di parità sostanziale)
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare gli artt. 7 e 57 così come sostituiti e modificati dall’art.21 legge 183 del 2010;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” così come modificato con Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5;
- Direttiva del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto Legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 , in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;
- Legge 183 del 2010 e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Statuto della Provincia di Perugia (Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.3 del 23 gennaio 2015 e dalla Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015) art. 34 Principi generali sull’organizzazione degli uffici, commi 5 e 6 “L’ organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l’ adozione di misure denominate azioni positive, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo. L’organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.”